Le operazioni di recupero di relitti e di bonifica dell’inquinamento, conseguenti ad un sinistro, non rientrano nella definizione di “obbligazioni contratte in occasione o per i bisogni di un viaggio”, né in quella di “obbligazioni sorte da atti o fatti compiuti durante lo stesso viaggio” di cui all’art. 275 cod. nav.
Massimiliano Musi (2020). Osservazioni a pronuncia: Corte di Cassazione, Sez. III, 30 novembre 2018, n. 30978. IL DIRITTO MARITTIMO, CXXII(I), 117-118.
Osservazioni a pronuncia: Corte di Cassazione, Sez. III, 30 novembre 2018, n. 30978
Massimiliano Musi
2020
Abstract
Le operazioni di recupero di relitti e di bonifica dell’inquinamento, conseguenti ad un sinistro, non rientrano nella definizione di “obbligazioni contratte in occasione o per i bisogni di un viaggio”, né in quella di “obbligazioni sorte da atti o fatti compiuti durante lo stesso viaggio” di cui all’art. 275 cod. nav.File in questo prodotto:
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