In tema di contratto di trasporto ed anche nell’ipotesi di vendita con spedizione, la legittimazione a domandare il risarcimento del danno per inesatto adempimento nei confronti del vettore spetta, alternativamente, al destinatario od al mittente, a seconda che i danni abbiano esplicato i loro effetti nella sfera patrimoniale dell’uno o dell’altro. L’affermazione della legittimazione impone all’attore di fornire la prova di aver effettivamente subito il danno. Pertanto, il mittente che agisce nei confronti del vettore è tenuto a fornire la prova che il danno conseguente al danneggiamento o alla perdita della merce ha prodotto i propri effetti nella sfera patrimoniale del mittente stesso. Il furto avvenuto durante la sosta notturna della merce in area di sosta non custodita e non autorizzata alla sosta di semirimorchi non integra un caso fortuito, cioè un evento assolutamente imprevedibile ed inevitabile. Incombe al danneggiato l’onere di fornire la prova della colpa grave o del dolo del vettore o dei suoi ausiliari o incaricati; il giudice di merito deve accertare in concreto – avuto riguardo a tutte le circostanze di tempo e di luogo, al valore delle cose trasportate e ad ogni altro utile elemento di giudizio per graduare la colpa – che l’evento è derivato da colpa grave dei suddetti soggetti. Sussiste colpa grave del vettore quando l’autista del sub-vettore parcheggi il veicolo in piena notte in area di emergenza priva di sorveglianza e si accorga del furto solo all’arrivo a destinazione e quindi all’indomani del fatto illecito, senza essere in grado di spiegare come è avvenuto il furto. I soli ordini di acquisto, senza ulteriore documentazione comprovante gli esborsi sostenuti e il mancato guadagno, non costituiscono prova sufficiente del danno sofferto a seguito della perdita della merce.

Massimiliano Musi (2019). Osservazioni a pronuncia: Tribunale di Milano 20 agosto 2018. IL DIRITTO MARITTIMO, CXXI(3), 619-621.

Osservazioni a pronuncia: Tribunale di Milano 20 agosto 2018

Massimiliano Musi
2019

Abstract

In tema di contratto di trasporto ed anche nell’ipotesi di vendita con spedizione, la legittimazione a domandare il risarcimento del danno per inesatto adempimento nei confronti del vettore spetta, alternativamente, al destinatario od al mittente, a seconda che i danni abbiano esplicato i loro effetti nella sfera patrimoniale dell’uno o dell’altro. L’affermazione della legittimazione impone all’attore di fornire la prova di aver effettivamente subito il danno. Pertanto, il mittente che agisce nei confronti del vettore è tenuto a fornire la prova che il danno conseguente al danneggiamento o alla perdita della merce ha prodotto i propri effetti nella sfera patrimoniale del mittente stesso. Il furto avvenuto durante la sosta notturna della merce in area di sosta non custodita e non autorizzata alla sosta di semirimorchi non integra un caso fortuito, cioè un evento assolutamente imprevedibile ed inevitabile. Incombe al danneggiato l’onere di fornire la prova della colpa grave o del dolo del vettore o dei suoi ausiliari o incaricati; il giudice di merito deve accertare in concreto – avuto riguardo a tutte le circostanze di tempo e di luogo, al valore delle cose trasportate e ad ogni altro utile elemento di giudizio per graduare la colpa – che l’evento è derivato da colpa grave dei suddetti soggetti. Sussiste colpa grave del vettore quando l’autista del sub-vettore parcheggi il veicolo in piena notte in area di emergenza priva di sorveglianza e si accorga del furto solo all’arrivo a destinazione e quindi all’indomani del fatto illecito, senza essere in grado di spiegare come è avvenuto il furto. I soli ordini di acquisto, senza ulteriore documentazione comprovante gli esborsi sostenuti e il mancato guadagno, non costituiscono prova sufficiente del danno sofferto a seguito della perdita della merce.
2019
Massimiliano Musi (2019). Osservazioni a pronuncia: Tribunale di Milano 20 agosto 2018. IL DIRITTO MARITTIMO, CXXI(3), 619-621.
Massimiliano Musi
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