Sin dall'antichità il reato di falso, che si configurasse quale falsa testimonianza o mediante il confezionamento e l'utilizzo di monete o documenti contraffatti, fu punito assai severamente dalla legge. In epoca romana in molti casi era prevista la pena di morte, e questa durezza venne trasmessa al Medioevo attraverso le raccolte legislative romano-barbariche, le quali prescrivevano pene corporali molto severe. A queste si affiancò dal XII secolo la legislazione canonica, che fu sempre più mite e convertì la rigidezza della lex romana in pene spirituali., per poi passare al pieno Duecento, quando sull'onda della riscoperta del diritto romano venne reintrodotta la pena capitale per i falsari. Le ragioni di una tale severità si spiegano se si guarda alla legislazione canonica, il cui fondamento a riguardo del reato di falso era principalmente l'insegnamento di S. Agostino: il crimine si configurava solamente qualora fosse coinvolta appieno la volontà del reo, tanto che il celebre giurista Alberico da Rosciate scrisse che falsum non committitur sine dolo. Ma, proprio sul tema dell'intenzione, si apre una zona grigia nella quale la legislazione non poteva intervenire: si tratta dei documenti fittizi, veri e propri rompicapo per gli studiosi del medioevo. Essi non configurano il reato di falso ma nemmeno sono facilmente riconducibili entro una categoria propria: attraverso alcuni esempi si mostrerà come, dopo esserci liberati delle classificazioni moderne di "vero" e "falso", si possa riuscire a comprendere meglio la tematica della letteratura fittizia nel Medioevo e a metterla in relazione con le falsificazioni che costellano quest'epoca.

Falsum non committitur sine dolo: la volontà quale discrimine tra falsi e finzioni letterarie nel Medioevo / gabriele bonomelli. - STAMPA. - (2020), pp. 196-200. (Intervento presentato al convegno VI ciclo di studi medievali tenutosi a Firenze nel 8-9 giugno 2020).

Falsum non committitur sine dolo: la volontà quale discrimine tra falsi e finzioni letterarie nel Medioevo

gabriele bonomelli
Primo
2020

Abstract

Sin dall'antichità il reato di falso, che si configurasse quale falsa testimonianza o mediante il confezionamento e l'utilizzo di monete o documenti contraffatti, fu punito assai severamente dalla legge. In epoca romana in molti casi era prevista la pena di morte, e questa durezza venne trasmessa al Medioevo attraverso le raccolte legislative romano-barbariche, le quali prescrivevano pene corporali molto severe. A queste si affiancò dal XII secolo la legislazione canonica, che fu sempre più mite e convertì la rigidezza della lex romana in pene spirituali., per poi passare al pieno Duecento, quando sull'onda della riscoperta del diritto romano venne reintrodotta la pena capitale per i falsari. Le ragioni di una tale severità si spiegano se si guarda alla legislazione canonica, il cui fondamento a riguardo del reato di falso era principalmente l'insegnamento di S. Agostino: il crimine si configurava solamente qualora fosse coinvolta appieno la volontà del reo, tanto che il celebre giurista Alberico da Rosciate scrisse che falsum non committitur sine dolo. Ma, proprio sul tema dell'intenzione, si apre una zona grigia nella quale la legislazione non poteva intervenire: si tratta dei documenti fittizi, veri e propri rompicapo per gli studiosi del medioevo. Essi non configurano il reato di falso ma nemmeno sono facilmente riconducibili entro una categoria propria: attraverso alcuni esempi si mostrerà come, dopo esserci liberati delle classificazioni moderne di "vero" e "falso", si possa riuscire a comprendere meglio la tematica della letteratura fittizia nel Medioevo e a metterla in relazione con le falsificazioni che costellano quest'epoca.
2020
VI ciclo di studi medievali
196
200
Falsum non committitur sine dolo: la volontà quale discrimine tra falsi e finzioni letterarie nel Medioevo / gabriele bonomelli. - STAMPA. - (2020), pp. 196-200. (Intervento presentato al convegno VI ciclo di studi medievali tenutosi a Firenze nel 8-9 giugno 2020).
gabriele bonomelli
File in questo prodotto:
Eventuali allegati, non sono esposti

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11585/827060
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact