Le interazioni tra il diritto dei trust e la disciplina successoria interna sono tra gli aspetti più controversi nell’adattamento dell’istituto di diritto anglosassone al nostro ordinamento. Le diverse possibili configurazioni di un rapporto di trust e i mutamenti ch’esso può subire nel corso della sua durata, infatti, rendono particolarmente difficoltosa l'individuazione di regole univoche in base alle quali i rimedi successori interni debbano essere applicati quando, tramite l'utilizzo dell'istituto in questione, si provochi una lesione dei diritti dei legittimari. Da tale circostanza deriva altresì l'idea, che sembra sempre più farsi spazio in dottrina, secondo la quale per il terzo avente causa dal trustee e dai beneficiari potrebbero porsi i medesimi – ben noti – problemi in cui incorre il terzo avente causa dal donatario, dovendosi, a questi fini, distinguere il trust da altre tipologie di liberalità indirette che, invece, sono ormai da tempo pacificamente riconosciute estranee alla problematica.
Giulio Errani (2020). La riduzione della liberalità indiretta attuata a mezzo di trust e le possibili conseguenze sulla successiva circolazione dei beni conferiti. CONTRATTO E IMPRESA, 2, 945-969.
La riduzione della liberalità indiretta attuata a mezzo di trust e le possibili conseguenze sulla successiva circolazione dei beni conferiti
Giulio Errani
2020
Abstract
Le interazioni tra il diritto dei trust e la disciplina successoria interna sono tra gli aspetti più controversi nell’adattamento dell’istituto di diritto anglosassone al nostro ordinamento. Le diverse possibili configurazioni di un rapporto di trust e i mutamenti ch’esso può subire nel corso della sua durata, infatti, rendono particolarmente difficoltosa l'individuazione di regole univoche in base alle quali i rimedi successori interni debbano essere applicati quando, tramite l'utilizzo dell'istituto in questione, si provochi una lesione dei diritti dei legittimari. Da tale circostanza deriva altresì l'idea, che sembra sempre più farsi spazio in dottrina, secondo la quale per il terzo avente causa dal trustee e dai beneficiari potrebbero porsi i medesimi – ben noti – problemi in cui incorre il terzo avente causa dal donatario, dovendosi, a questi fini, distinguere il trust da altre tipologie di liberalità indirette che, invece, sono ormai da tempo pacificamente riconosciute estranee alla problematica.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.