L’articolo si propone di indagare il tema della esterovestione e, in specie, della esterovestione societaria, con riferimento alle sue possibili conseguenze sul piano penale. Si procede in via preliminare alla ricostruzione del dibattito dottrinale e giurisprudenziale, teso ad inquadrare il fenomeno in oggetto entro la categoria della evasione fiscale, ovvero in quella della elusione fiscale/abuso del diritto. Dopo aver delineato gli aspetti di maggior rilievo e le conseguenze che scaturiscono dalla questione in ambito di perseguibilità penale della condotta, la trattazione si orienta ad analizzare una delle più rilevanti pronunce della Corte di Cassazione sul tema, la sentenza della Seconda Sezione, n. 7739 del 28 febbraio 2012, emessa nel processo penale che ha visto coinvolto il gruppo societario Dolce & Gabbana. I giudici di legittimità, nel riconoscere immediata portata penale al fenomeno della esterovestizione, considerata automaticamente riconducibile alle fattispecie penal-tributarie disciplinate dal d.lgs. 74/2000, si sono spinti a formulare un nuovo principio di diritto, secondo cui, in tutti i casi di elusione fiscale che risultino regolati da apposita norma antielusiva, si verrebbe a configurare un illecito di natura penale. A conclusione del percorso di ricostruzione proposto, l’articolo si sofferma sulle principali problematiche emerse, con l’intento di riflettere sui molteplici ostacoli che incontra la configurazione di una generica responsabilità penale per il caso di esterovestione. Si osserva come, in luogo di una ricostruzione tecnico-concettuale, volta ad incardinare il fenomeno entro la categoria della evasione ovvero della elusione fiscale e abuso del diritto, per poi, rispettivamente, riconoscere o negarne in via automatica il rilievo penale, sia preferibile adottare un approccio di tipo pragmatico-casistico. La soluzione che si propone è quella di svincolarsi da valutazioni astratte, e di procedere, invece, a ricostruire le peculiarità del singolo caso concreto, per valutarne l’eventuale sussunzione entro taluna delle fattispecie di reato, disciplinate dal d.lgs. 74/2000.
Sarah Bandini (2016). Profili penali dell'esterovestizione societaria. IUS17, 1, 221-233.
Profili penali dell'esterovestizione societaria
Sarah BandiniPrimo
Writing – Original Draft Preparation
2016
Abstract
L’articolo si propone di indagare il tema della esterovestione e, in specie, della esterovestione societaria, con riferimento alle sue possibili conseguenze sul piano penale. Si procede in via preliminare alla ricostruzione del dibattito dottrinale e giurisprudenziale, teso ad inquadrare il fenomeno in oggetto entro la categoria della evasione fiscale, ovvero in quella della elusione fiscale/abuso del diritto. Dopo aver delineato gli aspetti di maggior rilievo e le conseguenze che scaturiscono dalla questione in ambito di perseguibilità penale della condotta, la trattazione si orienta ad analizzare una delle più rilevanti pronunce della Corte di Cassazione sul tema, la sentenza della Seconda Sezione, n. 7739 del 28 febbraio 2012, emessa nel processo penale che ha visto coinvolto il gruppo societario Dolce & Gabbana. I giudici di legittimità, nel riconoscere immediata portata penale al fenomeno della esterovestizione, considerata automaticamente riconducibile alle fattispecie penal-tributarie disciplinate dal d.lgs. 74/2000, si sono spinti a formulare un nuovo principio di diritto, secondo cui, in tutti i casi di elusione fiscale che risultino regolati da apposita norma antielusiva, si verrebbe a configurare un illecito di natura penale. A conclusione del percorso di ricostruzione proposto, l’articolo si sofferma sulle principali problematiche emerse, con l’intento di riflettere sui molteplici ostacoli che incontra la configurazione di una generica responsabilità penale per il caso di esterovestione. Si osserva come, in luogo di una ricostruzione tecnico-concettuale, volta ad incardinare il fenomeno entro la categoria della evasione ovvero della elusione fiscale e abuso del diritto, per poi, rispettivamente, riconoscere o negarne in via automatica il rilievo penale, sia preferibile adottare un approccio di tipo pragmatico-casistico. La soluzione che si propone è quella di svincolarsi da valutazioni astratte, e di procedere, invece, a ricostruire le peculiarità del singolo caso concreto, per valutarne l’eventuale sussunzione entro taluna delle fattispecie di reato, disciplinate dal d.lgs. 74/2000.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.