Una recente pronuncia della Suprema Corte di cassazione riafferma la nullità dei mutui c.d. "eccedentari", sottolineando come il limite di finanziabilità previsto dall'art. 38, secondo comma, del TUB sia un elemento essenziale del contenuto del contratto e la sua mancanza comporta la nullità del contratto stesso. L'assenza di questo elemento costituisce un limite imperativo all'autonomia privata dei contraenti, perchè imposto a protezione di un superiore interesse pubblico. Questa nuova nullità ricade fra le nullità assolute, nè criptica nè virtuale, ma ormai consolidata negli orientamenti giurisprudenziali. Così il notaio che stipuli un contratto di mutuo "eccedentario", e quindi nullo, potrebbe incorrere in responsabilità disciplinare.
PRINCIVALLE SILVIA (2021). È dunque nullo il mutuo fondiario “eccedentario” erogato per un valore superiore all’80% di quello dell’immobile ipotecato: alcune riflessioni in tema di responsabilità notarile. RIVISTA DI DIRITTO PRIVATO, 2, 1-16.
È dunque nullo il mutuo fondiario “eccedentario” erogato per un valore superiore all’80% di quello dell’immobile ipotecato: alcune riflessioni in tema di responsabilità notarile.
princivalle
2021
Abstract
Una recente pronuncia della Suprema Corte di cassazione riafferma la nullità dei mutui c.d. "eccedentari", sottolineando come il limite di finanziabilità previsto dall'art. 38, secondo comma, del TUB sia un elemento essenziale del contenuto del contratto e la sua mancanza comporta la nullità del contratto stesso. L'assenza di questo elemento costituisce un limite imperativo all'autonomia privata dei contraenti, perchè imposto a protezione di un superiore interesse pubblico. Questa nuova nullità ricade fra le nullità assolute, nè criptica nè virtuale, ma ormai consolidata negli orientamenti giurisprudenziali. Così il notaio che stipuli un contratto di mutuo "eccedentario", e quindi nullo, potrebbe incorrere in responsabilità disciplinare.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.