Il contributo analizza il CCNL concluso il 15 settembre 2020 tra Assodelivery e UGL Rider, finalizzato a disciplinare i rapporti di lavoro dei ciclofattorini impegnati nella consegna di cibo a domicilio in modo difforme da quanto previsto ai sensi dell'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2015. L’inidoneità del CCNL a integrare i requisiti dell’art. 2, co. 2, lett. a, d.lgs. n. 81/2015 è argomentata non solo con riferimento alla maggiore rappresentatività comparata di Cgil, Cisl e Uil nel mondo del food-delivery, ma pure con riguardo alla necessità che, dovendosi ritagliare, ai sensi della lett. a, in un più esteso settore un ambito più circoscritto, oggetto di specifica regolazione pattizia e derogatoria, è lecito inferire che gli agenti negoziali abilitati a operare nel senso previsto dal rinvio legale debbano coincidere con le parti firmatarie del contratto collettivo sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato nel più ampio settore ove è avvertita, «in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative», l’esigenza di adottare «discipline specifiche», vale a dire nel settore Logistica, trasporto merci e Spedizioni.
Federico Martelloni (2020). CCNL Assodelivery - UGL: una buca sulla strada dei diritti dei rider. QUESTIONE GIUSTIZIA, 24/2/2021, 1-8.
CCNL Assodelivery - UGL: una buca sulla strada dei diritti dei rider
Federico Martelloni
2020
Abstract
Il contributo analizza il CCNL concluso il 15 settembre 2020 tra Assodelivery e UGL Rider, finalizzato a disciplinare i rapporti di lavoro dei ciclofattorini impegnati nella consegna di cibo a domicilio in modo difforme da quanto previsto ai sensi dell'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2015. L’inidoneità del CCNL a integrare i requisiti dell’art. 2, co. 2, lett. a, d.lgs. n. 81/2015 è argomentata non solo con riferimento alla maggiore rappresentatività comparata di Cgil, Cisl e Uil nel mondo del food-delivery, ma pure con riguardo alla necessità che, dovendosi ritagliare, ai sensi della lett. a, in un più esteso settore un ambito più circoscritto, oggetto di specifica regolazione pattizia e derogatoria, è lecito inferire che gli agenti negoziali abilitati a operare nel senso previsto dal rinvio legale debbano coincidere con le parti firmatarie del contratto collettivo sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato nel più ampio settore ove è avvertita, «in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative», l’esigenza di adottare «discipline specifiche», vale a dire nel settore Logistica, trasporto merci e Spedizioni.File | Dimensione | Formato | |
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