Il saggio ricostruisce il dibattito dottrinale sviluppatosi nel Basso Medioevo intorno alla testimonianza in giudizio del mediatore di commercio. La prevalente scientia iuris si schierò per il divieto di testimoniare in capo a questa figura professionale in ossequio al principio "testis esse nemo potest in causa propria", ma non mancarono ed anzi furono numerose le eccezioni alla regola individuate dalla dottrina
alessia legnani (2019). "Non est idoneus testis". The Prohibition of the Mediator's Testimony in the Middle Ages. REVUE INTERNATIONALE DES DROITS DE L'ANTIQUITÉ, 66, 249-265.
"Non est idoneus testis". The Prohibition of the Mediator's Testimony in the Middle Ages
alessia legnani
2019
Abstract
Il saggio ricostruisce il dibattito dottrinale sviluppatosi nel Basso Medioevo intorno alla testimonianza in giudizio del mediatore di commercio. La prevalente scientia iuris si schierò per il divieto di testimoniare in capo a questa figura professionale in ossequio al principio "testis esse nemo potest in causa propria", ma non mancarono ed anzi furono numerose le eccezioni alla regola individuate dalla dottrinaFile in questo prodotto:
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