Nella pratica societaria, l’inserimento di una apposita clausola atta a devolvere in arbitrato la risoluzione delle future controversie assume un carattere di sistematicità non riscontrabile in altri settori del diritto interno. Pur partendo da esigenze diverse, le scelte compiute da società di persone, di capitali o cooperative sono, in ogni caso, accomunate dalla medesima intenzione di rimettere al giudizio di arbitri le liti eventualmente insorgenti all’interno della compagine sociale. Tale forma di risoluzione delle controversie, non prende avvio di solito da un compromesso stipulato dalle parti al momento dell’insorgere della controversia, ai sensi dell’art. 806 c.p.c., quanto piuttosto dall’inserimento di una previsione nel corpo dello statuto o dall’atto costitutivo di un’apposita clausola compromissoria formalmente inserita al momento della costituzione della società ovvero attraverso una modificazione successiva dei patti sociali. Il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, che ha disegnato nuove norme per il processo commerciale, ha introdotto peculiari disposizioni in tema di arbitrato societario, alla luce della previsione contenuta all’art. 12, comma 3, della legge delega n. 366 del 2001, la quale aveva espressamente previsto «la possibilità che gli statuti delle società commerciali contengano clausole compromissorie, anche in deroga agli artt. 806 e 808 del Codice di procedura civile, per tutte o alcune tra le controversie societarie di cui al comma 1». Il primo comma dell’art. 34 del decreto prevede che gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, a norma dell'art. 2325 bis c.c., vale a dire quelle emittenti azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse tra il pubblico in misura rilevante , possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune, ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci, ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale .

Clausola compromissoria statutaria e nomina degli arbitri

SOLDATI, NICOLA
2009

Abstract

Nella pratica societaria, l’inserimento di una apposita clausola atta a devolvere in arbitrato la risoluzione delle future controversie assume un carattere di sistematicità non riscontrabile in altri settori del diritto interno. Pur partendo da esigenze diverse, le scelte compiute da società di persone, di capitali o cooperative sono, in ogni caso, accomunate dalla medesima intenzione di rimettere al giudizio di arbitri le liti eventualmente insorgenti all’interno della compagine sociale. Tale forma di risoluzione delle controversie, non prende avvio di solito da un compromesso stipulato dalle parti al momento dell’insorgere della controversia, ai sensi dell’art. 806 c.p.c., quanto piuttosto dall’inserimento di una previsione nel corpo dello statuto o dall’atto costitutivo di un’apposita clausola compromissoria formalmente inserita al momento della costituzione della società ovvero attraverso una modificazione successiva dei patti sociali. Il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, che ha disegnato nuove norme per il processo commerciale, ha introdotto peculiari disposizioni in tema di arbitrato societario, alla luce della previsione contenuta all’art. 12, comma 3, della legge delega n. 366 del 2001, la quale aveva espressamente previsto «la possibilità che gli statuti delle società commerciali contengano clausole compromissorie, anche in deroga agli artt. 806 e 808 del Codice di procedura civile, per tutte o alcune tra le controversie societarie di cui al comma 1». Il primo comma dell’art. 34 del decreto prevede che gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, a norma dell'art. 2325 bis c.c., vale a dire quelle emittenti azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse tra il pubblico in misura rilevante , possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune, ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci, ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale .
2009
Soldati N.
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