Il contributo approfondisce taluni aspetti della recente disciplina del lavoro in somministrazione tramite agenzia, con particolare riguardo, in primo luogo, alla temporaneità della ragione per la somministrazione a termine; in secondo luogo, alla ripartizione tra lavoratore e controparte dell’onere della prova sui presupposti di legittimità della somministrazione; in terzo luogo, alla sanzione della conversione del rapporto a tempo indeterminato. A quest’ultimo proposito, l’A. valorizza le novità del articolato introdotto nel 2003 rispetto alla legge del 1997, proponendo una distinzione delle illegittimità contrattuali in due categorie: quelle che comportano la conversione alle dipendenze dell’utilizzatore e quelle che dovrebbero comportare la conversione alle dipendenze dell’agenzia somministratrice. Questa impostazione, che ha trovato riscontro in taluna pronuncia di merito successiva, intenderebbe responsabilizzare maggiormente le agenzie somministratrici alla corretta stesura della contrattualistica (con particolare riguardo alla causale temporanea) nonché a porsi come filtro rispetto alle esigenze degli utilizzatori che non possano essere soddisfatte tramite l’istituto in esame
Casale, D. (2009). I presupposti di legittimità della somministrazione di lavoro e la conversione alle dipendenze dell’utilizzatore. ADL. ARGOMENTI DI DIRITTO DEL LAVORO, fasc. 2, 515-529.
I presupposti di legittimità della somministrazione di lavoro e la conversione alle dipendenze dell’utilizzatore
CASALE, DAVIDE
2009
Abstract
Il contributo approfondisce taluni aspetti della recente disciplina del lavoro in somministrazione tramite agenzia, con particolare riguardo, in primo luogo, alla temporaneità della ragione per la somministrazione a termine; in secondo luogo, alla ripartizione tra lavoratore e controparte dell’onere della prova sui presupposti di legittimità della somministrazione; in terzo luogo, alla sanzione della conversione del rapporto a tempo indeterminato. A quest’ultimo proposito, l’A. valorizza le novità del articolato introdotto nel 2003 rispetto alla legge del 1997, proponendo una distinzione delle illegittimità contrattuali in due categorie: quelle che comportano la conversione alle dipendenze dell’utilizzatore e quelle che dovrebbero comportare la conversione alle dipendenze dell’agenzia somministratrice. Questa impostazione, che ha trovato riscontro in taluna pronuncia di merito successiva, intenderebbe responsabilizzare maggiormente le agenzie somministratrici alla corretta stesura della contrattualistica (con particolare riguardo alla causale temporanea) nonché a porsi come filtro rispetto alle esigenze degli utilizzatori che non possano essere soddisfatte tramite l’istituto in esameI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.