L'articolo analizza l’accordo economico e commerciale globale tra il Canada e l’Unione europea e i suoi Stati membri (CETA) e l’attenzione con cui è stato atteso il Parere n. 1/17 su di esso della Corte, la centralità data nel Parere all’analisi della compatibilità del sistema di risoluzione delle controversie previsto dal CETA con il principio di autonomia dell’ordinamento comunitario, il rilievo attribuito al principio di autonomia nel Parere 2/13 relativo al Progetto di Adesione alla CEDU, il rilievo che in Achmea la Corte ha attribuito a tale principio anche con riferimento ad un accordo in materia di investimenti intracomunitari e la posizione assunta dalla Corte in relazione ad investimenti internazionali previsti dall’Accordo CETA per poi esaminare il contrasto tra i paragrafi 1 e 2 dell’attuale art. 8.31 CETA ed il tentativo di superarlo rispettando la giurisprudenza della Corte, il silenzio della Corte a proposito di tale tentativo, l’inaccettabilità di quanto è stato avanzato per superare la distinzione che pare esistere tra la sentenza Achmea ed il Parere 1/17, l’abbandono nel Parere 1/17 della qualificazione contenuta in Achmea della procedura pregiudiziale come chiave di volta della tutela dell’autonomia dell’ordinamento comunitario ed il riferimento della Corte al dovere del Tribunale CETA di tenere conto degli interessi pubblici delle parti contraenti.

Il parere 1/17 della Corte di giustizia UE sul Trattato CETA e il principio di autonomia del diritto UE

Pieralberto Mengozzi
2020

Abstract

L'articolo analizza l’accordo economico e commerciale globale tra il Canada e l’Unione europea e i suoi Stati membri (CETA) e l’attenzione con cui è stato atteso il Parere n. 1/17 su di esso della Corte, la centralità data nel Parere all’analisi della compatibilità del sistema di risoluzione delle controversie previsto dal CETA con il principio di autonomia dell’ordinamento comunitario, il rilievo attribuito al principio di autonomia nel Parere 2/13 relativo al Progetto di Adesione alla CEDU, il rilievo che in Achmea la Corte ha attribuito a tale principio anche con riferimento ad un accordo in materia di investimenti intracomunitari e la posizione assunta dalla Corte in relazione ad investimenti internazionali previsti dall’Accordo CETA per poi esaminare il contrasto tra i paragrafi 1 e 2 dell’attuale art. 8.31 CETA ed il tentativo di superarlo rispettando la giurisprudenza della Corte, il silenzio della Corte a proposito di tale tentativo, l’inaccettabilità di quanto è stato avanzato per superare la distinzione che pare esistere tra la sentenza Achmea ed il Parere 1/17, l’abbandono nel Parere 1/17 della qualificazione contenuta in Achmea della procedura pregiudiziale come chiave di volta della tutela dell’autonomia dell’ordinamento comunitario ed il riferimento della Corte al dovere del Tribunale CETA di tenere conto degli interessi pubblici delle parti contraenti.
2020
Pieralberto Mengozzi
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Descrizione: Il parere 1/17 della Corte di giustizia UE sul Trattato CETA e il principio di autonomia del diritto UE
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