Nel contributo ci si propone di individuare il fondamento e i limiti del repêchage. L’indagine è condotta considerando le origini del repêchage nella dottrina e nella giurisprudenza. Il repêchage si fonda sull’art. 2103 c.c. letto alla luce dell’obbligo di cooperazione del creditore all’adempimento. Il repêchage si è esteso a fronte delle modifiche alla disciplina dello jus variandi, con il permanere di dubbi intorno ai limiti degli obblighi formativi del datore di lavoro.
Ester Villa (2020). Fondamento e limiti del repêchage nel licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo. DIRITTO DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI, 30(1), 116-141.
Fondamento e limiti del repêchage nel licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo
Ester Villa
2020
Abstract
Nel contributo ci si propone di individuare il fondamento e i limiti del repêchage. L’indagine è condotta considerando le origini del repêchage nella dottrina e nella giurisprudenza. Il repêchage si fonda sull’art. 2103 c.c. letto alla luce dell’obbligo di cooperazione del creditore all’adempimento. Il repêchage si è esteso a fronte delle modifiche alla disciplina dello jus variandi, con il permanere di dubbi intorno ai limiti degli obblighi formativi del datore di lavoro.File | Dimensione | Formato | |
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