Recentemente il dibattito sul sostegno pubblico allo spettacolo è stato animato dalla questione della devoluzione del Fondo unico per lo spettacolo dallo stato alle regioni. Con la riforma del 2002 del titolo V della Costituzione in chiave federalista, lo spettacolo è stato inserito tra le materie a legislazione concorrente, vale a dire tra quelle attività la cui potestà legislativa spetta alle regioni, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello stato. Senza voler qui entrare nel merito della questione giuridica, preme sottolineare come questa riforma potrebbe determinare secondo alcuni la fine del finanziamento pubblico allo spettacolo gestito a livello centrale per lasciar spazio alle regioni in questa materia. Ad oggi, nel 2008, il dibattito riguardante l’opportunità, le modalità e i tempi con cui questo dovrebbe realizzarsi è più che mai acceso. Va detto che lo spettacolo viene già sostenuto a livello regionale e, in aggiunta, anche a livello provinciale e comunale attraverso canali specifici di finanziamento propri di ogni livello amministrativo. In altre parole non è infrequente in Italia trovare iniziative di spettacolo finanziate contemporaneamente da stato, regione e comune, a testimonianza di un impegno pubblico a più livelli nel sostegno dello spettacolo. L’impegno di regioni e comuni (soprattutto) e province (in maniera minore) sembra tra l’altro in aumento, anche in ragione del decremento in cui è incorso il FUS fino al 2005.
Mariani M. (2009). Il finanziamento pubblico allo spettacolo a livello locale: il caso dell’Emilia-Romagna. BOLOGNA : Il Mulino.
Il finanziamento pubblico allo spettacolo a livello locale: il caso dell’Emilia-Romagna
MARIANI, MARCELLO MARIA
2009
Abstract
Recentemente il dibattito sul sostegno pubblico allo spettacolo è stato animato dalla questione della devoluzione del Fondo unico per lo spettacolo dallo stato alle regioni. Con la riforma del 2002 del titolo V della Costituzione in chiave federalista, lo spettacolo è stato inserito tra le materie a legislazione concorrente, vale a dire tra quelle attività la cui potestà legislativa spetta alle regioni, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello stato. Senza voler qui entrare nel merito della questione giuridica, preme sottolineare come questa riforma potrebbe determinare secondo alcuni la fine del finanziamento pubblico allo spettacolo gestito a livello centrale per lasciar spazio alle regioni in questa materia. Ad oggi, nel 2008, il dibattito riguardante l’opportunità, le modalità e i tempi con cui questo dovrebbe realizzarsi è più che mai acceso. Va detto che lo spettacolo viene già sostenuto a livello regionale e, in aggiunta, anche a livello provinciale e comunale attraverso canali specifici di finanziamento propri di ogni livello amministrativo. In altre parole non è infrequente in Italia trovare iniziative di spettacolo finanziate contemporaneamente da stato, regione e comune, a testimonianza di un impegno pubblico a più livelli nel sostegno dello spettacolo. L’impegno di regioni e comuni (soprattutto) e province (in maniera minore) sembra tra l’altro in aumento, anche in ragione del decremento in cui è incorso il FUS fino al 2005.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.