La Corte dei conti è titolare di un ruolo fondamentale nel controllo del corretto impiego delle risorse pubbliche, in termini sia di deterrenza, sia di correzione degli esiti delle condotte illecite dei pubblici funzionari che abbiano cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale all’ente con il quale abbiano un rapporto di dipendenza o comunque di collaborazione. Negli ultimi decenni si è assistito a un fenomeno di progressiva dilatazione dei concetti di “bene” e di “patrimonio pubblico” oggetti di tutela in sede contabile, che ha determinato il sorgere di nuove figure di danno, quali il danno “da tangente”, “alla concorrenza”, “da disservizio”, “all’immagine” della p.a. Il tema della responsabilità erariale ascrivibile agli organi di gestione e di controllo delle società partecipate ha dato luogo ad un cospicuo contenzioso, affrontato sia dalla Cassazione che dal legislatore – con l’art. 12 del d.lgs. n. 175/2016 –, che ha però lasciato taluni punti oscuri, dall’omessa menzione degli organi di controllo, oltre che degli amministratori e dei dipendenti della società, ai confini della giurisdizione contabile nei confronti delle società in house.

Responsabilità per danno erariale e prerogative della Corte dei conti

Luigi Balestra
2019

Abstract

La Corte dei conti è titolare di un ruolo fondamentale nel controllo del corretto impiego delle risorse pubbliche, in termini sia di deterrenza, sia di correzione degli esiti delle condotte illecite dei pubblici funzionari che abbiano cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale all’ente con il quale abbiano un rapporto di dipendenza o comunque di collaborazione. Negli ultimi decenni si è assistito a un fenomeno di progressiva dilatazione dei concetti di “bene” e di “patrimonio pubblico” oggetti di tutela in sede contabile, che ha determinato il sorgere di nuove figure di danno, quali il danno “da tangente”, “alla concorrenza”, “da disservizio”, “all’immagine” della p.a. Il tema della responsabilità erariale ascrivibile agli organi di gestione e di controllo delle società partecipate ha dato luogo ad un cospicuo contenzioso, affrontato sia dalla Cassazione che dal legislatore – con l’art. 12 del d.lgs. n. 175/2016 –, che ha però lasciato taluni punti oscuri, dall’omessa menzione degli organi di controllo, oltre che degli amministratori e dei dipendenti della società, ai confini della giurisdizione contabile nei confronti delle società in house.
2019
Luigi Balestra
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