La Corte di cassazione affronta il tema del recesso del socio in caso di modificazioni dello statuto della società bancaria incorporante a seguito di fusione per incorporazione comportanti una modificazione peggiorativa del diritto di partecipazione del socio ai sensi e per gli effetti dell’art. 2437, comma 1, lett. g). Nella sentenza in commento viene stabilito che, rispetto all’ipotesi di modifica dei quorum assembleari, la clausola statutaria che subordini la distribuzione dei dividendi ai soci al raggiungimento di determinate soglie patrimoniali incide sui diritti partecipativi del socio da intendersi strettamente quelli di natura patrimoniale conseguenti all’apporto a titolo di conferimento e legittima pertanto il recesso. Néappareopponibile,aifinidellaesclusionedellaipotesidicompromissionedeidirittipatrimoniali, l’accrescimento del patrimonio netto conseguente alla mancata distribuzione dei dividendi dal momentochel’incremento così realizzato non è necessariamente destinato a remunerare l’investimento dei soci ben potendo il patrimonio subire vicende negative per effetto di successive perdite di esercizio. Il principio di sana e prudente gestione sancito dall’art. 56 T.U.B. non può costituire limite all’esercizio delle prerogative di recesso del socio in presenza di mutazioni delle condizioni di rischio assunte purché la banca rispetti le disposizioni di vigilanza prudenziale.
Ricciardiello Edgardo (2020). Riflessioni in tema di recesso del socio in caso di modifica dei diritti partecipativi a seguito di fusione bancaria. IL CORRIERE GIURIDICO, 1, 76-87.
Riflessioni in tema di recesso del socio in caso di modifica dei diritti partecipativi a seguito di fusione bancaria
Ricciardiello Edgardo
2020
Abstract
La Corte di cassazione affronta il tema del recesso del socio in caso di modificazioni dello statuto della società bancaria incorporante a seguito di fusione per incorporazione comportanti una modificazione peggiorativa del diritto di partecipazione del socio ai sensi e per gli effetti dell’art. 2437, comma 1, lett. g). Nella sentenza in commento viene stabilito che, rispetto all’ipotesi di modifica dei quorum assembleari, la clausola statutaria che subordini la distribuzione dei dividendi ai soci al raggiungimento di determinate soglie patrimoniali incide sui diritti partecipativi del socio da intendersi strettamente quelli di natura patrimoniale conseguenti all’apporto a titolo di conferimento e legittima pertanto il recesso. Néappareopponibile,aifinidellaesclusionedellaipotesidicompromissionedeidirittipatrimoniali, l’accrescimento del patrimonio netto conseguente alla mancata distribuzione dei dividendi dal momentochel’incremento così realizzato non è necessariamente destinato a remunerare l’investimento dei soci ben potendo il patrimonio subire vicende negative per effetto di successive perdite di esercizio. Il principio di sana e prudente gestione sancito dall’art. 56 T.U.B. non può costituire limite all’esercizio delle prerogative di recesso del socio in presenza di mutazioni delle condizioni di rischio assunte purché la banca rispetti le disposizioni di vigilanza prudenziale.File | Dimensione | Formato | |
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