Gli orientamenti giurisprudenziali della Corte di cassazione costituiscono, come noto, un riferimento imprescindibile per tutti i consociati che invocano l’applicazione del diritto davanti ai tribunali. L’importanza di tale riferimento, tuttavia, non costituisce semplicemente un valore immanente o, addirittura, trascendente dell’ordinamento giuridico, bensì il risultato di una serie di connotati espliciti che caratterizzano il precedente di legittimità. Come è stato opportunamente rilevato da certa dottrina (1), l’espressione « (la Corte di cassazione) assicura » l’uniforme interpretazione della legge contenuta nell’art. 65 l. ord. giud. va intesa nel senso che la Corte suprema ha il compito di realizzare, nei modi possibili e consentiti dalla Costituzione, l’uniformità dell’interpretazione della legge. Con questa finalità si impone un dovere funzionale della Corte di non discostarsi dalla propria giurisprudenza se non per le ragioni gravi o congrue richieste dal caso e di orientare i giudici del merito attraverso i propri precedenti. Tuttavia, tale strumento, non essendone presidiata l’immutabilità tanto quanto si riscontra per la legge, ha finito per essere connotato da molta parte della dottrina con la stigma della volatilità e della inaffidabilità. In altre parole, l’assenza di garanzie a tutela del pubblico affidamento sul precedente di Cassazione ha condotto ad uno svilimento del suo potenziale nelle sedi applicative, con indubbie ripercussioni sulle metodologie di utilizzo e sulla organizzazione delle fonti. Alberto Pizzorusso e Andrea Proto Pisani hanno osservato che la diretta e scontata conseguenza di questo stato di cose è la diminuzione della qualità delle sentenze e, pertanto, della loro autorità di precedente. In quest’ottica devono essere inquadrati i tentativi di recuperare in maniera organica il ruolo ed il significato dei precedenti in àmbito processuale. Come si vedrà, il potere di orientamento di questo strumento è stato ritenuto dal legislatore idoneo a discriminare una determinata categoria di istanze impugnative da altre ritenute non sufficientemente meritevoli da impegnare le risorse dell’ordinamento giudiziario. Più in particolare, la conformità ai precedenti di una determinata ricostruzione ermeneutica del diritto è stata assunta dall’ordinamento processuale come sintomo attendibile della correttezza di tale ipotesi interpretativa in tre casi principali. La ricostruzione e la messa a sistema di queste tre tipologie di casi consentono di riportare lo studio sul valore del precedente giudiziario in Italia su di un piano concreto-processuale da uno più astratto e filosofico. Inoltre, l’apertura dell’orizzonte comparato consente di intravedere alcune linee di tendenza comuni in contesti processuali diversi.
Alessandro Martinuzzi (2016). Le conseguenze giuridiche dell'inosservanza del precedente giudiziario in ambito processuale. RIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE, LXX(4), 1345-1369.
Le conseguenze giuridiche dell'inosservanza del precedente giudiziario in ambito processuale
Alessandro Martinuzzi
2016
Abstract
Gli orientamenti giurisprudenziali della Corte di cassazione costituiscono, come noto, un riferimento imprescindibile per tutti i consociati che invocano l’applicazione del diritto davanti ai tribunali. L’importanza di tale riferimento, tuttavia, non costituisce semplicemente un valore immanente o, addirittura, trascendente dell’ordinamento giuridico, bensì il risultato di una serie di connotati espliciti che caratterizzano il precedente di legittimità. Come è stato opportunamente rilevato da certa dottrina (1), l’espressione « (la Corte di cassazione) assicura » l’uniforme interpretazione della legge contenuta nell’art. 65 l. ord. giud. va intesa nel senso che la Corte suprema ha il compito di realizzare, nei modi possibili e consentiti dalla Costituzione, l’uniformità dell’interpretazione della legge. Con questa finalità si impone un dovere funzionale della Corte di non discostarsi dalla propria giurisprudenza se non per le ragioni gravi o congrue richieste dal caso e di orientare i giudici del merito attraverso i propri precedenti. Tuttavia, tale strumento, non essendone presidiata l’immutabilità tanto quanto si riscontra per la legge, ha finito per essere connotato da molta parte della dottrina con la stigma della volatilità e della inaffidabilità. In altre parole, l’assenza di garanzie a tutela del pubblico affidamento sul precedente di Cassazione ha condotto ad uno svilimento del suo potenziale nelle sedi applicative, con indubbie ripercussioni sulle metodologie di utilizzo e sulla organizzazione delle fonti. Alberto Pizzorusso e Andrea Proto Pisani hanno osservato che la diretta e scontata conseguenza di questo stato di cose è la diminuzione della qualità delle sentenze e, pertanto, della loro autorità di precedente. In quest’ottica devono essere inquadrati i tentativi di recuperare in maniera organica il ruolo ed il significato dei precedenti in àmbito processuale. Come si vedrà, il potere di orientamento di questo strumento è stato ritenuto dal legislatore idoneo a discriminare una determinata categoria di istanze impugnative da altre ritenute non sufficientemente meritevoli da impegnare le risorse dell’ordinamento giudiziario. Più in particolare, la conformità ai precedenti di una determinata ricostruzione ermeneutica del diritto è stata assunta dall’ordinamento processuale come sintomo attendibile della correttezza di tale ipotesi interpretativa in tre casi principali. La ricostruzione e la messa a sistema di queste tre tipologie di casi consentono di riportare lo studio sul valore del precedente giudiziario in Italia su di un piano concreto-processuale da uno più astratto e filosofico. Inoltre, l’apertura dell’orizzonte comparato consente di intravedere alcune linee di tendenza comuni in contesti processuali diversi.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.