Il contributo prende in esame le costituzioni emanate il 17 settembre 529. Si tratta di un gruppo di testi normativi (in totale quindici) —forse i primi emanati dopo la nomina di Triboniano alla carica di quaestor sacri palatii— che presentano una serie di motivi di interesse. La ricostruzione del tenore normativo dei singoli interventi permette di evidenziare chiari rapporti di continuità rispetto a temi e modo di operare della cancelleria tardoantica e del primissimo periodo del regno di Giustiniano. Ciò tuttavia non esclude che si scorgano elementi di novità, come in particolare l’intenzione di superare preesistenti dubitationes, originate da casi concreti riscontrati nella prassi o che comunque traevano origine dal quadro normativo che si intendeva riformare. In un caso poi (si tratta di C. I. 3,28,33,1) è dato incontrare la prima citazione nominativa di un giurista nella legislazione giustinianea e fra l’altro con riferimento espresso a una sua opera. Si tratta di Giulio Paolo e delle sue quaestiones. In questo la legislazione del 17 settembre del 529 segna un capitolo nuovo, in cui la sensibilità di Triboniano per il sapere antico dei giuristi cominciava a manifestarsi, prodromo del grandioso progetto, forse ancora neanche accarezzato, di costruire compiutamente il Sanctissimum templum iustitiae.

La legislazione del 17 settembre 529: l’inizio del dialogo con la giurisprudenza dell’epoca del Principato

Fabiana Mattioli
2019

Abstract

Il contributo prende in esame le costituzioni emanate il 17 settembre 529. Si tratta di un gruppo di testi normativi (in totale quindici) —forse i primi emanati dopo la nomina di Triboniano alla carica di quaestor sacri palatii— che presentano una serie di motivi di interesse. La ricostruzione del tenore normativo dei singoli interventi permette di evidenziare chiari rapporti di continuità rispetto a temi e modo di operare della cancelleria tardoantica e del primissimo periodo del regno di Giustiniano. Ciò tuttavia non esclude che si scorgano elementi di novità, come in particolare l’intenzione di superare preesistenti dubitationes, originate da casi concreti riscontrati nella prassi o che comunque traevano origine dal quadro normativo che si intendeva riformare. In un caso poi (si tratta di C. I. 3,28,33,1) è dato incontrare la prima citazione nominativa di un giurista nella legislazione giustinianea e fra l’altro con riferimento espresso a una sua opera. Si tratta di Giulio Paolo e delle sue quaestiones. In questo la legislazione del 17 settembre del 529 segna un capitolo nuovo, in cui la sensibilità di Triboniano per il sapere antico dei giuristi cominciava a manifestarsi, prodromo del grandioso progetto, forse ancora neanche accarezzato, di costruire compiutamente il Sanctissimum templum iustitiae.
2019
Fabiana Mattioli
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