Il diritto all'informazione di cui all'art. 43, comma 2° del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (t.u.e.l.) deve essere funzionale all'espletamento del mandato consiliare e, dunque, deve essere strumentale all'esercizio dei compiti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'organo assembleare dell'ente locale. Il diritto all'informazione del consigliere dell'ente locale - in assenza di un'esplicita ricomprensione delle società partecipate nell'ambito soggettivo dell'art. 43, comma 2° del t.u.e.l. - non può essere esercitato indistintamente nei confronti di tutte le società a partecipazione pubblica locale, ma soltanto nei confronti di una società di diritto speciale, qual è - ad esempio - una società rispondente al modello dello in house providing. Sarebbe invece forzato ritenere ricompresa nel concetto di <<aziende ed enti dipendenti>> una società costituita o partecipata da enti locali che non goda di affidamenti diretti o altre forme di esclusiva, a maggior ragione se essa opera nel mercato libero. Il diritto all'informazione in questione non può trovare limitazioni derivanti dall'eventuale natura riservata delle informazioni richieste, perchè comunque i consiglieri sono tenuti al segreto secondo quanto dispone l'art. 43, comma 2° del t.u.e.l. Tuttavia, l'obbligo di segreto non rappresenta un alternativo presupposto legittimante ad ottenere qualunque informazione per la sola circostanza che tanto essa va tenuta segreta

Calcagnile, M. (2007). I soggetti passivi del diritto all'informazione del consigliere dell'ente locale (<<non tutti i gatti sono grigi>>). DIRITTO E PROCESSO AMMINISTRATIVO, 4/2007, 999-1023.

I soggetti passivi del diritto all'informazione del consigliere dell'ente locale (<>).

CALCAGNILE, MASSIMO
2007

Abstract

Il diritto all'informazione di cui all'art. 43, comma 2° del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (t.u.e.l.) deve essere funzionale all'espletamento del mandato consiliare e, dunque, deve essere strumentale all'esercizio dei compiti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'organo assembleare dell'ente locale. Il diritto all'informazione del consigliere dell'ente locale - in assenza di un'esplicita ricomprensione delle società partecipate nell'ambito soggettivo dell'art. 43, comma 2° del t.u.e.l. - non può essere esercitato indistintamente nei confronti di tutte le società a partecipazione pubblica locale, ma soltanto nei confronti di una società di diritto speciale, qual è - ad esempio - una società rispondente al modello dello in house providing. Sarebbe invece forzato ritenere ricompresa nel concetto di <> una società costituita o partecipata da enti locali che non goda di affidamenti diretti o altre forme di esclusiva, a maggior ragione se essa opera nel mercato libero. Il diritto all'informazione in questione non può trovare limitazioni derivanti dall'eventuale natura riservata delle informazioni richieste, perchè comunque i consiglieri sono tenuti al segreto secondo quanto dispone l'art. 43, comma 2° del t.u.e.l. Tuttavia, l'obbligo di segreto non rappresenta un alternativo presupposto legittimante ad ottenere qualunque informazione per la sola circostanza che tanto essa va tenuta segreta
2007
Calcagnile, M. (2007). I soggetti passivi del diritto all'informazione del consigliere dell'ente locale (<<non tutti i gatti sono grigi>>). DIRITTO E PROCESSO AMMINISTRATIVO, 4/2007, 999-1023.
Calcagnile, Massimo
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