E' possibile che sull’obbligo imposto al regno Unito di partecipare alle elezioni europee abbia influito una certa lettura del par. 3 dell’art. 50; prevedendo che i trattati UE ‘cessano di essere applicabili’ al momento dell’entrata in vigore dell’accordo di recesso, tale disposizione potrebbe essere intesa come implicante un dovere di partecipazione dello Stato interessato a tutti gli elementi della vita istituzionale europea sino al momento del suo recesso effettivo. Le riflessioni svolte nell'articolo conducono a conclusioni diverse a quelle del Consiglio europeo. Si argomenta, per un verso, che l’obbligo di partecipazione alle elezioni europee, nei termini imposti al Regno Unito, presenta profili di dubbia legittimità e comporta notevoli incongruenze istituzionali. Per altro verso, si rileva che un’interpretazione dell’art. 50 alla luce di Trattati, ispirata a quella effettuata dalla Corte di giustizia nella sentenza Wightman, conduce piuttosto nel senso di ammettere la possibilità di una decisione di sospensione della partecipazione alle elezioni europee dello Stato in fase di recesso, con salvaguardia del buon funzionamento delle istituzioni europee e senza pregiudizio effettivo dei diritti dello Stato e dei suoi cittadini nel caso in cui essi decidessero di non uscire dalla casa europea.

Lo strano caso delle elezioni europee nel Regno Unito in tempo di Brexit

Pietro Manzini
2019

Abstract

E' possibile che sull’obbligo imposto al regno Unito di partecipare alle elezioni europee abbia influito una certa lettura del par. 3 dell’art. 50; prevedendo che i trattati UE ‘cessano di essere applicabili’ al momento dell’entrata in vigore dell’accordo di recesso, tale disposizione potrebbe essere intesa come implicante un dovere di partecipazione dello Stato interessato a tutti gli elementi della vita istituzionale europea sino al momento del suo recesso effettivo. Le riflessioni svolte nell'articolo conducono a conclusioni diverse a quelle del Consiglio europeo. Si argomenta, per un verso, che l’obbligo di partecipazione alle elezioni europee, nei termini imposti al Regno Unito, presenta profili di dubbia legittimità e comporta notevoli incongruenze istituzionali. Per altro verso, si rileva che un’interpretazione dell’art. 50 alla luce di Trattati, ispirata a quella effettuata dalla Corte di giustizia nella sentenza Wightman, conduce piuttosto nel senso di ammettere la possibilità di una decisione di sospensione della partecipazione alle elezioni europee dello Stato in fase di recesso, con salvaguardia del buon funzionamento delle istituzioni europee e senza pregiudizio effettivo dei diritti dello Stato e dei suoi cittadini nel caso in cui essi decidessero di non uscire dalla casa europea.
2019
Pietro Manzini
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