Non è compito della giurisdizione sindacare, sul piano etico e sociale, il comportamento dei consociati in una determinataepocastorica, poiché ilprocessocivile (e in particolare quelloaventeadoggetto vicende di responsabilità civile) è funzionale ad offrire precise risposte, rigorosamente circoscritte al piano del diritto, a singole vicende che riguardano singole persone che chiedono tutela al giudice. Ma, specularmente, il giudice civile, nella valutazione e liquidazione del quantum debeatur, non può e non deve ignorare - quasi che la dimensione della giurisdizione si collochi entro un asettico territorio di pensiero tanto avulso dal reale, quanto insensibile ai mutamenti sociali e culturali incui essa viene esercitata - il preoccupante climadi intolleranza e di violenza,nonsoltanto verbale, nel quale vivono oggi coloro cui è demandato il processo educativo e formativo delle giovani e giovanissime generazioni. Alla stregua del così compiuto accertamento dell’an debeatur, è compito del giudice del rinvio procedere alla liquidazione del danno sul piano equitativo, valutando tutte le circostanze emerse nel corso del giudizio. Nonostante le - pur caute - aperture delle Sezioni Unite in tema di astratta compatibilità dei danni punitivi con l’ordinamento interno (n. 16601/2017), nutrita è la schiera di Autori sospettosi dall’avanzata delle sanzioni civili ultracompensative. L’articolo si occupa di fornire risposta ai luoghi comuni che inducono a guardare con diffidenza l’ultracompensazione in funzione punitivo-deterrente. Come banco di prova del principio di differenziazione nell’attuazione dei rimedi civilistici più ad ampio raggio, è affrontato anche il tema delle sanzioni civili in ipotesi di licenziamento ritorsivo-discriminatorio.

Effettività dei diritti fondamentali e funzione deterrente della responsabilità civile [Effective Protection of Fundamental Rights: The Deterrent Effect of Private Law Remedies]

Quarta F
2019

Abstract

Non è compito della giurisdizione sindacare, sul piano etico e sociale, il comportamento dei consociati in una determinataepocastorica, poiché ilprocessocivile (e in particolare quelloaventeadoggetto vicende di responsabilità civile) è funzionale ad offrire precise risposte, rigorosamente circoscritte al piano del diritto, a singole vicende che riguardano singole persone che chiedono tutela al giudice. Ma, specularmente, il giudice civile, nella valutazione e liquidazione del quantum debeatur, non può e non deve ignorare - quasi che la dimensione della giurisdizione si collochi entro un asettico territorio di pensiero tanto avulso dal reale, quanto insensibile ai mutamenti sociali e culturali incui essa viene esercitata - il preoccupante climadi intolleranza e di violenza,nonsoltanto verbale, nel quale vivono oggi coloro cui è demandato il processo educativo e formativo delle giovani e giovanissime generazioni. Alla stregua del così compiuto accertamento dell’an debeatur, è compito del giudice del rinvio procedere alla liquidazione del danno sul piano equitativo, valutando tutte le circostanze emerse nel corso del giudizio. Nonostante le - pur caute - aperture delle Sezioni Unite in tema di astratta compatibilità dei danni punitivi con l’ordinamento interno (n. 16601/2017), nutrita è la schiera di Autori sospettosi dall’avanzata delle sanzioni civili ultracompensative. L’articolo si occupa di fornire risposta ai luoghi comuni che inducono a guardare con diffidenza l’ultracompensazione in funzione punitivo-deterrente. Come banco di prova del principio di differenziazione nell’attuazione dei rimedi civilistici più ad ampio raggio, è affrontato anche il tema delle sanzioni civili in ipotesi di licenziamento ritorsivo-discriminatorio.
2019
Quarta F
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