L’intelligenza artificiale rappresenta uno degli esempi più importanti dell’evoluzione tecnologica che ha caratterizzato i decenni dal dopoguerra ad oggi. I sistemi di I.A. sono ormai in grado di agire autonomamente, mimando specificatamente le modalità di funzionamento dell’intelligenza umana, e di creare opere figurative o audiovisive, musicali, opere letterarie, anche senza l’intervento umano. Si pone dunque il tema della proteggibilità con il diritto d’autore di tali opere. Appare evidente che escludere dalla protezione offerta dal diritto d’autore le opere generate autonomamente dal computer comporta che esse rimarrebbero in regime di pubblico dominio, con la conseguenza che in assenza di una protezione difficilmente vi sarebbero imprese interessate ad effettuare ingenti investimenti in tale settore. Nel presente lavoro, l’autore esamina la possibilità di ricomprendere tra le opere dell’ingegno protette ai sensi dell’art. 1 l.a. anche le opere prodotte dall’ingegno artificiale, oltre che umano, almeno nei casi in cui queste siano il frutto di scelte autonome poste in essere degli agenti artificiali e che rappresentano il risultato non prevedibile né condizionabile dall’intervento umano, e ritiene altresì che esse possano essere considerate opere dotate del requisito della creatività, almeno nei casi in cui il sistema di I.A. compie libere scelte creative all’interno di un numero sufficientemente ampio di varianti e l’opera non possa dirsi il frutto di meccanismi automatici di selezione. Il presente lavoro si interroga infine sul soggetto al quale possano essere attribuiti i diritti d’autore nella loro dimensione patrimoniale e morale. Forzando l’interpretazione delle norme contenute nella legge sul diritto d’autore, sembrerebbe possibile attribuire la paternità dell’opera creata dai sistemi di I.A. all’utilizzatore della medesima. Riconoscere l’utilizzatore quale titolare dei diritti sulle opere generate dai sistemi di IA sarebbe coerente con lo scopo fondamentale sottostante alla disciplina europea in materia di proprietà intellettuale, poiché questa scelta sarebbe in grado di generare un potenziale molto più significativo in termini di incremento dell’innovazione rispetto a quanto si potrebbe conseguire se tali diritti fossero allocati in capo ad altro soggetto.

La protezione d’autore dell’opera dell’ingegno creata dall’Intelligenza Artificiale

Silvia Guizzardi
2018

Abstract

L’intelligenza artificiale rappresenta uno degli esempi più importanti dell’evoluzione tecnologica che ha caratterizzato i decenni dal dopoguerra ad oggi. I sistemi di I.A. sono ormai in grado di agire autonomamente, mimando specificatamente le modalità di funzionamento dell’intelligenza umana, e di creare opere figurative o audiovisive, musicali, opere letterarie, anche senza l’intervento umano. Si pone dunque il tema della proteggibilità con il diritto d’autore di tali opere. Appare evidente che escludere dalla protezione offerta dal diritto d’autore le opere generate autonomamente dal computer comporta che esse rimarrebbero in regime di pubblico dominio, con la conseguenza che in assenza di una protezione difficilmente vi sarebbero imprese interessate ad effettuare ingenti investimenti in tale settore. Nel presente lavoro, l’autore esamina la possibilità di ricomprendere tra le opere dell’ingegno protette ai sensi dell’art. 1 l.a. anche le opere prodotte dall’ingegno artificiale, oltre che umano, almeno nei casi in cui queste siano il frutto di scelte autonome poste in essere degli agenti artificiali e che rappresentano il risultato non prevedibile né condizionabile dall’intervento umano, e ritiene altresì che esse possano essere considerate opere dotate del requisito della creatività, almeno nei casi in cui il sistema di I.A. compie libere scelte creative all’interno di un numero sufficientemente ampio di varianti e l’opera non possa dirsi il frutto di meccanismi automatici di selezione. Il presente lavoro si interroga infine sul soggetto al quale possano essere attribuiti i diritti d’autore nella loro dimensione patrimoniale e morale. Forzando l’interpretazione delle norme contenute nella legge sul diritto d’autore, sembrerebbe possibile attribuire la paternità dell’opera creata dai sistemi di I.A. all’utilizzatore della medesima. Riconoscere l’utilizzatore quale titolare dei diritti sulle opere generate dai sistemi di IA sarebbe coerente con lo scopo fondamentale sottostante alla disciplina europea in materia di proprietà intellettuale, poiché questa scelta sarebbe in grado di generare un potenziale molto più significativo in termini di incremento dell’innovazione rispetto a quanto si potrebbe conseguire se tali diritti fossero allocati in capo ad altro soggetto.
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