In questi ultimi anni si è assistito anche in Italia ad una sempre crescente e rapida diffusione del commercio elettronico o e-commerce, grazie alla capillare diffusione sul territorio di reti internet che consentono a chiunque di stipulare contratti mediante il ricorso di appositi protocolli di trasmissione standardizzati. Dal punto di vista giuridico, il commercio elettronico si configura come un’attività commerciale avente ad oggetto la conclusione di contratti attraverso lo scambio di documenti redatti e poi trasmessi per via telematica. In considerazione dello strumento utilizzato, tali contratti sono stati definiti anche come contratti d’informatica che possono essere suddivisi in due differenti categorie: i contratti ad oggetto informatico ed i contratti telematici . Alla prima categoria appartengono i contratti il cui oggetto è costituito da un bene informatico quale il software, ovvero l’hardware, ovvero dalla prestazione di un servizio ad oggetto informatico quali, ad esempio, l’assistenza e la manutenzione di prodotti informatici, l’assistenza su reti informatiche, nonché i contratti informatici, in senso stretto, nei quali lo strumento informatico costituisce solamente il mezzo attraverso il quale le parti addivengono alla conclusione del contratto. Per contro, alla seconda categoria appartengono i contratti telematici o digitali o automatici che hanno ad oggetto una trasmissione di dati: sono considerate tali anche quelle operazioni negoziali che trasferiscono beni o diritti tramite la rete, come accade nei contratti stipulati via internet. Tuttavia, il tentativo di creare in questo ambito differenti categorie all’interno delle quali fare rientrare fattispecie contrattuali omogenee rischia spesso di andare soggetto a rapida obsolescenza alla luce della continua evoluzione delle tecnologie informatiche che condanna dottrina e giurisprudenza ad un continuo ed inarrestabile lavoro di adeguamento per cogliere le peculiarità della contrattazione telematica. Nei contratti on-line la telematica diventa lo strumento utilizzato per lo sviluppo del contratto nelle sue fasi cruciali. Non si tratta solamente di una particolare forma di comunicazione, ma anche di una particolare tecnologia che richiede lo sviluppo di una disciplina giuridica ad hoc. Vieppiù, in questo ambito, il compito risulta piuttosto arduo, in quanto internet rappresenta una sorta di finestra virtuale sul mondo e, conseguentemente assai spesso viene a sovvertire molte certezze giuridiche già acquisite, quali, a titolo esemplificativo, quelle legate alla territorialità e alla materialità del diritto; infatti, nella rete viene a mancare il concetto di spazio fisico, esistendo, al contrario solamente il cyberspazio o realtà virtuale . Ne consegue che tutti gli scambi che quivi si concludono sono dematerializzati, vale a dire manca un reale spostamento fisico di beni e servizi, esistono infatti, soltanto trasmissioni di insiemi di impulsi elettronici e di flussi di informazioni.
Soldati N. (2008). Conclusione del contratto tra parti che non sono l’una al cospetto dell’altra. VENTIQUATTRORE AVVOCATO CONTRATTI, 4, 34-45.
Conclusione del contratto tra parti che non sono l’una al cospetto dell’altra
SOLDATI, NICOLA
2008
Abstract
In questi ultimi anni si è assistito anche in Italia ad una sempre crescente e rapida diffusione del commercio elettronico o e-commerce, grazie alla capillare diffusione sul territorio di reti internet che consentono a chiunque di stipulare contratti mediante il ricorso di appositi protocolli di trasmissione standardizzati. Dal punto di vista giuridico, il commercio elettronico si configura come un’attività commerciale avente ad oggetto la conclusione di contratti attraverso lo scambio di documenti redatti e poi trasmessi per via telematica. In considerazione dello strumento utilizzato, tali contratti sono stati definiti anche come contratti d’informatica che possono essere suddivisi in due differenti categorie: i contratti ad oggetto informatico ed i contratti telematici . Alla prima categoria appartengono i contratti il cui oggetto è costituito da un bene informatico quale il software, ovvero l’hardware, ovvero dalla prestazione di un servizio ad oggetto informatico quali, ad esempio, l’assistenza e la manutenzione di prodotti informatici, l’assistenza su reti informatiche, nonché i contratti informatici, in senso stretto, nei quali lo strumento informatico costituisce solamente il mezzo attraverso il quale le parti addivengono alla conclusione del contratto. Per contro, alla seconda categoria appartengono i contratti telematici o digitali o automatici che hanno ad oggetto una trasmissione di dati: sono considerate tali anche quelle operazioni negoziali che trasferiscono beni o diritti tramite la rete, come accade nei contratti stipulati via internet. Tuttavia, il tentativo di creare in questo ambito differenti categorie all’interno delle quali fare rientrare fattispecie contrattuali omogenee rischia spesso di andare soggetto a rapida obsolescenza alla luce della continua evoluzione delle tecnologie informatiche che condanna dottrina e giurisprudenza ad un continuo ed inarrestabile lavoro di adeguamento per cogliere le peculiarità della contrattazione telematica. Nei contratti on-line la telematica diventa lo strumento utilizzato per lo sviluppo del contratto nelle sue fasi cruciali. Non si tratta solamente di una particolare forma di comunicazione, ma anche di una particolare tecnologia che richiede lo sviluppo di una disciplina giuridica ad hoc. Vieppiù, in questo ambito, il compito risulta piuttosto arduo, in quanto internet rappresenta una sorta di finestra virtuale sul mondo e, conseguentemente assai spesso viene a sovvertire molte certezze giuridiche già acquisite, quali, a titolo esemplificativo, quelle legate alla territorialità e alla materialità del diritto; infatti, nella rete viene a mancare il concetto di spazio fisico, esistendo, al contrario solamente il cyberspazio o realtà virtuale . Ne consegue che tutti gli scambi che quivi si concludono sono dematerializzati, vale a dire manca un reale spostamento fisico di beni e servizi, esistono infatti, soltanto trasmissioni di insiemi di impulsi elettronici e di flussi di informazioni.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.