In un articolo dell’autunno 2017, comparso sugli Annali di Igiene, Medicina Preventiva e di Comunità (1), Cegolon et al hanno affrontato la questione del possesso di una specializzazione adeguata nella sostanza e rispondente ai dettati di norma, necessaria per svolgere le funzioni di Medico Competente. Dopo aver dato atto che esiste una specifica Scuola di Specializzazione (quella di Medicina del Lavoro) di quattro anni “conforme” ai regolamenti comunitari e riconosciuta nell’intera Unione Europea (UE), gli Autori affermano che i medici che hanno iniziato la Scuola di Specializzazione post-laurea in Igiene e Medicina Legale prima del 2008, cioè prima del Decreto Legislativo n.81 del 9 aprile 2008 (5), con l’opzione di poter esercitare anche come medici competenti al completamento del loro percorso formativo specialistico, sono rimasti vittime di un’applicazione retroattiva e, pertanto, ampiamente dubbia sul piano del diritto e comunque senza precedenti. Secondo gli Autori, il D.Lgs. 81/2008 avrebbe privato quei medici di diritti acquisiti. Inoltre, anche dopo aver ottenuto l’abilitazione all’esercizio delle funzioni di Medico Competente attraverso il succitato percorso integrativo di formazione (master), gli specialisti in Igiene e Medicina Legale non vedono la loro qualifica riconosciuta negli altri paesi membri della UE. Anche in questo caso, secondo gli Autori, sarebbe chiara la violazione dei diritti lavorativi e questa controversia, secondo loro, dovrebbe essere portata all’attenzione della Corte Europea.

In Italy and in the European Union occupational health physicians receive their specialty training within the Post-Graduate Schools of Occupational Medicine / Cristaudo, Alfonso; Mutti, Antonio; Apostoli, Pietro; Violante, Francesco Saverio. - In: LA MEDICINA DEL LAVORO. - ISSN 0025-7818. - STAMPA. - 109:2(2018), pp. 151-156.

In Italy and in the European Union occupational health physicians receive their specialty training within the Post-Graduate Schools of Occupational Medicine

Violante, Francesco Saverio
2018

Abstract

In un articolo dell’autunno 2017, comparso sugli Annali di Igiene, Medicina Preventiva e di Comunità (1), Cegolon et al hanno affrontato la questione del possesso di una specializzazione adeguata nella sostanza e rispondente ai dettati di norma, necessaria per svolgere le funzioni di Medico Competente. Dopo aver dato atto che esiste una specifica Scuola di Specializzazione (quella di Medicina del Lavoro) di quattro anni “conforme” ai regolamenti comunitari e riconosciuta nell’intera Unione Europea (UE), gli Autori affermano che i medici che hanno iniziato la Scuola di Specializzazione post-laurea in Igiene e Medicina Legale prima del 2008, cioè prima del Decreto Legislativo n.81 del 9 aprile 2008 (5), con l’opzione di poter esercitare anche come medici competenti al completamento del loro percorso formativo specialistico, sono rimasti vittime di un’applicazione retroattiva e, pertanto, ampiamente dubbia sul piano del diritto e comunque senza precedenti. Secondo gli Autori, il D.Lgs. 81/2008 avrebbe privato quei medici di diritti acquisiti. Inoltre, anche dopo aver ottenuto l’abilitazione all’esercizio delle funzioni di Medico Competente attraverso il succitato percorso integrativo di formazione (master), gli specialisti in Igiene e Medicina Legale non vedono la loro qualifica riconosciuta negli altri paesi membri della UE. Anche in questo caso, secondo gli Autori, sarebbe chiara la violazione dei diritti lavorativi e questa controversia, secondo loro, dovrebbe essere portata all’attenzione della Corte Europea.
2018
In Italy and in the European Union occupational health physicians receive their specialty training within the Post-Graduate Schools of Occupational Medicine / Cristaudo, Alfonso; Mutti, Antonio; Apostoli, Pietro; Violante, Francesco Saverio. - In: LA MEDICINA DEL LAVORO. - ISSN 0025-7818. - STAMPA. - 109:2(2018), pp. 151-156.
Cristaudo, Alfonso; Mutti, Antonio; Apostoli, Pietro; Violante, Francesco Saverio
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