Nel contributo si cerca di individuare il significato dell’espressione “fatto insussistente” di cui all’art. 18, comma 4, l. n. 300/1970 per delimitare il campo di applicazione della reintegrazione c.d. attenuata e della c.d. tutela indennitaria forte. La difficoltà di realizzare tale actio finium regundorum nasce dal fatto che l’art. 18, l. n. 300/1970 (come modificato dalla l. n. 92/2012) è frutto di un difficile compromesso politico che non ha consentito di spostare in modo deciso il baricentro delle tutele applicabili al licenziamento illegittimo verso il libero mercato. Si è poi spostata l’attenzione sulle tutele applicabili al licenziamento disciplinare nel d.lgs. n. 23/2015. Per delimitare il campo di applicazione della reintegrazione c.d. attenuata in tal caso si è dovuto far chiarezza sul significato dell’espressione “fatto materiale” di cui all’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23/2015. Nonostante l’attività dell’interprete sia resa meno accidentata dal fatto che tale ultima riforma è espressione di una più decisa scelta di spostare il baricentro della disciplina dei licenziamenti verso la libertà di iniziativa economica privata, anche in relazione al d.lgs. n. 23/2015 non sono mancati i nodi da sciogliere.

Villa E (2015). «Sussistenza» e «insussistenza» del fatto nel licenziamento disciplinare. RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL LAVORO, I(4), 661-692.

«Sussistenza» e «insussistenza» del fatto nel licenziamento disciplinare

Villa E
2015

Abstract

Nel contributo si cerca di individuare il significato dell’espressione “fatto insussistente” di cui all’art. 18, comma 4, l. n. 300/1970 per delimitare il campo di applicazione della reintegrazione c.d. attenuata e della c.d. tutela indennitaria forte. La difficoltà di realizzare tale actio finium regundorum nasce dal fatto che l’art. 18, l. n. 300/1970 (come modificato dalla l. n. 92/2012) è frutto di un difficile compromesso politico che non ha consentito di spostare in modo deciso il baricentro delle tutele applicabili al licenziamento illegittimo verso il libero mercato. Si è poi spostata l’attenzione sulle tutele applicabili al licenziamento disciplinare nel d.lgs. n. 23/2015. Per delimitare il campo di applicazione della reintegrazione c.d. attenuata in tal caso si è dovuto far chiarezza sul significato dell’espressione “fatto materiale” di cui all’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23/2015. Nonostante l’attività dell’interprete sia resa meno accidentata dal fatto che tale ultima riforma è espressione di una più decisa scelta di spostare il baricentro della disciplina dei licenziamenti verso la libertà di iniziativa economica privata, anche in relazione al d.lgs. n. 23/2015 non sono mancati i nodi da sciogliere.
2015
Villa E (2015). «Sussistenza» e «insussistenza» del fatto nel licenziamento disciplinare. RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL LAVORO, I(4), 661-692.
Villa E
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11585/668288
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