La recente pubblicazione delle massima riportata in epigrafe e degli Orientamenti (ancora non definitivi) della Commissione di diritto societario del Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Firenze, Pistoia e Prato sulla incidenza delle perdite sugli struementi finanziari partecipativi irredimibili risponde ai dubbi interpreta- tivi che si sono manifestati, e al vivace e interessante dibattito che si è aperto, dopo la pubblicazione della sentenza del Tribunale di Napoli del 24 febbraio 2016 (di cui ben dà conto la nota di accompagnamento alla massima milanese n. 164), che ebbi modo di brevemente commentare anch’io su questa Rivista. La pubbli- cazione di questi nuovi orientamenti mi induce ora a ulteriormente riflettere sui dubbi che avevo allora ma- nifestato e ad interrogarmi se l’occasione di queste interessanti massime sul trattamento degli irredimibili in caso di perdite non offra l’occasione per una riflessione su quale sia oggi il proprium della posizione di socio nell’impresa azionaria (letto “controluce” rispetto al proprium della posizione del titolare di strumenti finan- ziari partecipativi irredimibili) e quali implicazioni ne derivano, o potrebbero derivarne, sul piano del governo della stessa. Cercherò in queste brevi notazioni di verificare se vi sia modo, per me, di fare un passo in avanti rispetto ai dubbi che avevo a suo tempo manifestato e se gli esiti interpretativi cui sono giunti i consigli notarili di Milano e Firenze non consentano l’avvio di un più ampio dibattito su un tema “di vertice” del diritto societario.
marco lamandini (2018). Nuovi orientamenti su strumenti finanziari partecipativi irredimibili e incidenza delle perdite. LE SOCIETÀ, 4, 469-480.
Nuovi orientamenti su strumenti finanziari partecipativi irredimibili e incidenza delle perdite
marco lamandini
2018
Abstract
La recente pubblicazione delle massima riportata in epigrafe e degli Orientamenti (ancora non definitivi) della Commissione di diritto societario del Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Firenze, Pistoia e Prato sulla incidenza delle perdite sugli struementi finanziari partecipativi irredimibili risponde ai dubbi interpreta- tivi che si sono manifestati, e al vivace e interessante dibattito che si è aperto, dopo la pubblicazione della sentenza del Tribunale di Napoli del 24 febbraio 2016 (di cui ben dà conto la nota di accompagnamento alla massima milanese n. 164), che ebbi modo di brevemente commentare anch’io su questa Rivista. La pubbli- cazione di questi nuovi orientamenti mi induce ora a ulteriormente riflettere sui dubbi che avevo allora ma- nifestato e ad interrogarmi se l’occasione di queste interessanti massime sul trattamento degli irredimibili in caso di perdite non offra l’occasione per una riflessione su quale sia oggi il proprium della posizione di socio nell’impresa azionaria (letto “controluce” rispetto al proprium della posizione del titolare di strumenti finan- ziari partecipativi irredimibili) e quali implicazioni ne derivano, o potrebbero derivarne, sul piano del governo della stessa. Cercherò in queste brevi notazioni di verificare se vi sia modo, per me, di fare un passo in avanti rispetto ai dubbi che avevo a suo tempo manifestato e se gli esiti interpretativi cui sono giunti i consigli notarili di Milano e Firenze non consentano l’avvio di un più ampio dibattito su un tema “di vertice” del diritto societario.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.