In questo contributo l'Autore prende le mosse da tre recenti pronunce della Corte costituzionale (sentt. n. 106, 107 e 166 del 2018), in occasione delle quali la Consulta si è pronunciata su due leggi regionali e su una disciplina legislativa statale che per erogare talune prestazioni sociali esigevano un prolungato radicamento sul territorio statale e/o regionale. Dopo aver analizzato i tre casi, caratterizzati sia da analogie sia da differenze, si è inteso andare alla ricerca, alla luce degli oramai numerosi precedenti giurisprudenziali in materia, degli elementi unificanti di questa corposa giurisprudenza, che ha indiscriminatamente ad oggetto discipline regionali o statali, spesso successiva a stimoli provenienti dalla Corte Europea dei Diritti dell'uomo. A parte il costante richiamo della disciplina dell'Unione europea di equiparazione al cittadino del soggiornante di lungo periodo, il dato costante di questa giurisprudenza non può che essere l'esame di ragionevolezza e proporzionalità, effettuato, non già in astratto, alla luce del citato parametro europeo, ma in concreto, parametrando il più o meno lungo radicamento territoriale richiesto con la natura della provvidenza sociale oggetto dell'intervento normativo contestato, ove rileva, non già il cittadino o lo straniero, ma l'inabile al lavoro, l'indigente, il disabile, il minore da istruire, ecc....
Michele Belletti (2019). La Corte costituzionale torna, in tre occasioni ravvicinate, sul requisito del radicamento territoriale per accedere ai servizi sociali. Un tentativo di delineare un quadro organico della giurisprudenza in argomento. FORUM DI QUADERNI COSTITUZIONALI RASSEGNA, 1/2019(1/2019), 1-26.
La Corte costituzionale torna, in tre occasioni ravvicinate, sul requisito del radicamento territoriale per accedere ai servizi sociali. Un tentativo di delineare un quadro organico della giurisprudenza in argomento
Michele Belletti
2019
Abstract
In questo contributo l'Autore prende le mosse da tre recenti pronunce della Corte costituzionale (sentt. n. 106, 107 e 166 del 2018), in occasione delle quali la Consulta si è pronunciata su due leggi regionali e su una disciplina legislativa statale che per erogare talune prestazioni sociali esigevano un prolungato radicamento sul territorio statale e/o regionale. Dopo aver analizzato i tre casi, caratterizzati sia da analogie sia da differenze, si è inteso andare alla ricerca, alla luce degli oramai numerosi precedenti giurisprudenziali in materia, degli elementi unificanti di questa corposa giurisprudenza, che ha indiscriminatamente ad oggetto discipline regionali o statali, spesso successiva a stimoli provenienti dalla Corte Europea dei Diritti dell'uomo. A parte il costante richiamo della disciplina dell'Unione europea di equiparazione al cittadino del soggiornante di lungo periodo, il dato costante di questa giurisprudenza non può che essere l'esame di ragionevolezza e proporzionalità, effettuato, non già in astratto, alla luce del citato parametro europeo, ma in concreto, parametrando il più o meno lungo radicamento territoriale richiesto con la natura della provvidenza sociale oggetto dell'intervento normativo contestato, ove rileva, non già il cittadino o lo straniero, ma l'inabile al lavoro, l'indigente, il disabile, il minore da istruire, ecc....I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.