Il lavoro muove dalla constatazione dell’irrisolta ambiguità dell'istituto della decretazione d'urgenza e si sviluppa alla ricerca della sua identità. La scelta metodologica di sovrapporre all’immagine astratta del decreto-legge la fotografia del decreto-legge “in azione” è tesa anzitutto a misurare su quali delle più macroscopiche scollature siano intervenuti, da una parte, i tentativi di contenimento della dottrina e, dall’altra, i ritocchi del giudice delle leggi; una volta illuminati i contorni dell’istituto in base al livello teorico, empirico e giurisprudenziale, la ricostruzione offre le basi per proporre una diversa identità del decreto-legge. Mentre nel dibattito costituzionalistico la riflessione sulla natura del provvedimento d’urgenza ha progressivamente perso di centralità, per lasciare posto alla ricerca di limiti al suo utilizzo, viene riportata l’attenzione sulla prima questione per spiegare la singolarità del decreto-legge. L’ipotesi è che ravvicinare il decreto-legge alla Costituzione non possa significare, alla luce di decenni di pratica difforme, tentare di ricondurlo all’idea tradizionale: la clausola relativa ai presupposti di necessità e urgenza si è dimostrata di scarsa pregnanza e il controllo politico tendenzialmente privo di effettività. Il tentativo di ricondurre l’atto a Costituzione passa invece attraverso la ricerca nel testo di parametri da rivitalizzare, e nella tradizione giuridica di categorie da sviluppare, per proporre una diversa descrizione della natura del decreto-legge. Esso si presenta come atto dalla "doppia anima": la sua genesi lo configura come atto politico, poiché la valutazione sull'an connessa alla sussistenza dei presupposti compete anzitutto al Governo. Il provvedimento degrada, però, in atto discrezionale, poiché avvinto nel quomodo, in un nesso funzionale, alla necessitò di soddisfare i puntuali presupposti di fatto assunti a giustificazione del provvedimento. La configurazione del potere assegnato dalla Costituzione all’esecutivo come atto causalmente orientato ai presupposti è accompagnata dalla rivalutazione della sua motivazione: momento essenziale non solo ai fini della responsabilizzazione politica dell’esecutivo di fronte al Parlamento, ma soprattutto della sindacabilità giurisdizionale del provvedimento per eccesso di potere legislativo. Questa lettura permette così di riabilitare il requisito costituzionale della provvedimentalità del decreto-legge, con importanti conseguenze prescrittive attinenti sia ai caratteri contenutistici del decreto, sia ai limiti che il potere di conversione incontra.

IL PROVVEDIMENTO-LEGGE. La decretazione d’urgenza come potere discrezionale vincolato / Caterina Domenicali. - STAMPA. - (2018), pp. 1-190.

IL PROVVEDIMENTO-LEGGE. La decretazione d’urgenza come potere discrezionale vincolato

Caterina Domenicali
2018

Abstract

Il lavoro muove dalla constatazione dell’irrisolta ambiguità dell'istituto della decretazione d'urgenza e si sviluppa alla ricerca della sua identità. La scelta metodologica di sovrapporre all’immagine astratta del decreto-legge la fotografia del decreto-legge “in azione” è tesa anzitutto a misurare su quali delle più macroscopiche scollature siano intervenuti, da una parte, i tentativi di contenimento della dottrina e, dall’altra, i ritocchi del giudice delle leggi; una volta illuminati i contorni dell’istituto in base al livello teorico, empirico e giurisprudenziale, la ricostruzione offre le basi per proporre una diversa identità del decreto-legge. Mentre nel dibattito costituzionalistico la riflessione sulla natura del provvedimento d’urgenza ha progressivamente perso di centralità, per lasciare posto alla ricerca di limiti al suo utilizzo, viene riportata l’attenzione sulla prima questione per spiegare la singolarità del decreto-legge. L’ipotesi è che ravvicinare il decreto-legge alla Costituzione non possa significare, alla luce di decenni di pratica difforme, tentare di ricondurlo all’idea tradizionale: la clausola relativa ai presupposti di necessità e urgenza si è dimostrata di scarsa pregnanza e il controllo politico tendenzialmente privo di effettività. Il tentativo di ricondurre l’atto a Costituzione passa invece attraverso la ricerca nel testo di parametri da rivitalizzare, e nella tradizione giuridica di categorie da sviluppare, per proporre una diversa descrizione della natura del decreto-legge. Esso si presenta come atto dalla "doppia anima": la sua genesi lo configura come atto politico, poiché la valutazione sull'an connessa alla sussistenza dei presupposti compete anzitutto al Governo. Il provvedimento degrada, però, in atto discrezionale, poiché avvinto nel quomodo, in un nesso funzionale, alla necessitò di soddisfare i puntuali presupposti di fatto assunti a giustificazione del provvedimento. La configurazione del potere assegnato dalla Costituzione all’esecutivo come atto causalmente orientato ai presupposti è accompagnata dalla rivalutazione della sua motivazione: momento essenziale non solo ai fini della responsabilizzazione politica dell’esecutivo di fronte al Parlamento, ma soprattutto della sindacabilità giurisdizionale del provvedimento per eccesso di potere legislativo. Questa lettura permette così di riabilitare il requisito costituzionale della provvedimentalità del decreto-legge, con importanti conseguenze prescrittive attinenti sia ai caratteri contenutistici del decreto, sia ai limiti che il potere di conversione incontra.
2018
190
978-88-9391-256-3
IL PROVVEDIMENTO-LEGGE. La decretazione d’urgenza come potere discrezionale vincolato / Caterina Domenicali. - STAMPA. - (2018), pp. 1-190.
Caterina Domenicali
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