Le clausole che subordinano l’operatività della garanzia assicurativa alla adozione da parte dell’assicurato di determinate misure di sicurezza o all’osservanza di oneri diversi non realizzano una limitazione della responsabilità dell’assicuratore, ma individuano e delimitano l’oggetto stesso del contratto ed il rischio dell’assicuratore.
Massimiliano Musi (2018). Osservazioni a pronuncia: Corte di Cassazione, Sez. III, 8 giugno 2017, n. 14280. IL DIRITTO MARITTIMO, CXX(I), 169-170.
Osservazioni a pronuncia: Corte di Cassazione, Sez. III, 8 giugno 2017, n. 14280
Massimiliano Musi
2018
Abstract
Le clausole che subordinano l’operatività della garanzia assicurativa alla adozione da parte dell’assicurato di determinate misure di sicurezza o all’osservanza di oneri diversi non realizzano una limitazione della responsabilità dell’assicuratore, ma individuano e delimitano l’oggetto stesso del contratto ed il rischio dell’assicuratore.File in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
M. Musi - Corte di Cassazione 8 giugno 2017 n. 14280.pdf
accesso riservato
Tipo:
Postprint
Licenza:
Licenza per accesso riservato
Dimensione
1.85 MB
Formato
Adobe PDF
|
1.85 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Contatta l'autore |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.