Il contributo esamina criticamente le soluzioni fornite dal Tribunale di Sulmona, nell’ordinanza del 2 novembre 2017, alle questioni, rispettivamente, della sussistenza in capo ai giudici italiani della competenza giurisdizionale e della applicabilità della regola di diritto internazionale consuetudinario sull’immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile. Con riguardo al primo aspetto, la pronuncia offre lo spunto per alcune riflessioni riguardanti l’ambito di applicazione dei criteri di giurisdizione stabiliti dall’art. 5, par. 3, della Convenzione di Bruxelles sulla competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale del 1968 e dalle corrispondenti disposizioni del Reg. n. 44/2001 (art. 3, par. 3) e del Reg. n. 1215/2012 (art. 7). In relazione al secondo, l’ordinanza, pur ponendosi sostanzialmente nel solco dell’orientamento espresso dalla Corte costituzionale nella sentenza 22 ottobre 2014 n. 238, contiene alcuni elementi di novità, concernenti in particolare il rilievo residuale dell’art. 39 della Convenzione europea per il regolamento pacifico delle controversie del 1957 e l’impatto prodotto dalla sentenza della Corte costituzionale sull’evoluzione della regola di diritto internazionale generale in materia di immunità degli Stati.

ECCIDIO DI ROCCARASO: GIURISDIZIONE ITALIANA E IMMUNITÀ DEGLI STATI DALLA GIURISDIZIONE CIVILE

A. Zanobetti;
2018

Abstract

Il contributo esamina criticamente le soluzioni fornite dal Tribunale di Sulmona, nell’ordinanza del 2 novembre 2017, alle questioni, rispettivamente, della sussistenza in capo ai giudici italiani della competenza giurisdizionale e della applicabilità della regola di diritto internazionale consuetudinario sull’immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile. Con riguardo al primo aspetto, la pronuncia offre lo spunto per alcune riflessioni riguardanti l’ambito di applicazione dei criteri di giurisdizione stabiliti dall’art. 5, par. 3, della Convenzione di Bruxelles sulla competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale del 1968 e dalle corrispondenti disposizioni del Reg. n. 44/2001 (art. 3, par. 3) e del Reg. n. 1215/2012 (art. 7). In relazione al secondo, l’ordinanza, pur ponendosi sostanzialmente nel solco dell’orientamento espresso dalla Corte costituzionale nella sentenza 22 ottobre 2014 n. 238, contiene alcuni elementi di novità, concernenti in particolare il rilievo residuale dell’art. 39 della Convenzione europea per il regolamento pacifico delle controversie del 1957 e l’impatto prodotto dalla sentenza della Corte costituzionale sull’evoluzione della regola di diritto internazionale generale in materia di immunità degli Stati.
2018
A. Zanobetti; Maria Irene Papa
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