La carta dei diritti fondamentali dell’UE, in ossequio ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale della Corte di giustizia, contiene all’art. 52, par. 1, la c.d. “clausola di limitazione generale”, con cui si stabilisce che eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà fon-damentali devono essere previste per legge, rispettando il contenuto essenziale di detti diritti e libertà, nonché il principio di proporzionali-tà. In materia di protezione dei dati personali e libera circolazione dei medesimi, il bilanciamento viene operato dal legislatore europeo con il reg. (UE) 679/2016, ove vengono percorse soluzioni nelle quali si affacciano nuovi equilibri tra persona e mercato, talora a discapito del principio personalistico, a cui la Corte di giustizia UE mostra invece di aderire con significative pronunce. Il presente contributo ana-lizza il tema del bilanciamento tra diritti e libertà fondamentali nell’ordinamento eurounitario, incentrando l’attenzione sia sul ruolo delle Corti, sia sulla portata dell’intervento normativo, di carattere generale, fissato all’art. 1, par. 3, del reg. (UE) 679/2013, proponendo una soluzione interpretativa volta ad applicare il principio di proporzionalità facendo salva la centralità del principio personalistico

Sul bilanciamento proporzionale dei diritti e delle liberta` “fondamentali”, tra mercato e persona: nuovi assetti nell’ordinamento europeo?

Fabio Bravo
2018

Abstract

La carta dei diritti fondamentali dell’UE, in ossequio ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale della Corte di giustizia, contiene all’art. 52, par. 1, la c.d. “clausola di limitazione generale”, con cui si stabilisce che eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà fon-damentali devono essere previste per legge, rispettando il contenuto essenziale di detti diritti e libertà, nonché il principio di proporzionali-tà. In materia di protezione dei dati personali e libera circolazione dei medesimi, il bilanciamento viene operato dal legislatore europeo con il reg. (UE) 679/2016, ove vengono percorse soluzioni nelle quali si affacciano nuovi equilibri tra persona e mercato, talora a discapito del principio personalistico, a cui la Corte di giustizia UE mostra invece di aderire con significative pronunce. Il presente contributo ana-lizza il tema del bilanciamento tra diritti e libertà fondamentali nell’ordinamento eurounitario, incentrando l’attenzione sia sul ruolo delle Corti, sia sulla portata dell’intervento normativo, di carattere generale, fissato all’art. 1, par. 3, del reg. (UE) 679/2013, proponendo una soluzione interpretativa volta ad applicare il principio di proporzionalità facendo salva la centralità del principio personalistico
2018
Fabio Bravo
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11585/633088
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