L’art. 2437, comma 1, lett. g) c.c. ha un significato potenzialmente ambiguo ed i cui confini non sono ben determinati. Per quanto si condivida il risultato interpretativo a cui è giunta la Corte nella sentenza in commento, si potrebbe dissentire riguardo al fatto che solamente le modificazioni dei diritti di voto statutariamente attribuiti alle singole azioni legittimino il recesso. Tale interpretazione potrebbe infatti risentire di logiche ante-riforma e rischia di trascurare il fatto che i diritti di voto degli azionisti possono essere alterati senza modificazioni dirette dei diritti di voto delle singole azioni. Si considera invece che l’art. 2437, comma 1, lett. g) dovrebbe essere interpretato facendo leva sulle «modificazioni dello statuto»: ogni modificazione dello statuto concernente il quantum dei diritti di voto o le materie riguardo alle quali i soci possono votare dovrebbe consentire di recedere. Proprio perché è necessario non limitare i «diritti di voto» a quelli delle singole azioni, anche le modifiche “personalistiche” dei diritti di voto comporterebbero il diritto di recesso. Infine, per evitare che il diritto di recesso possa essere utilizzato in maniera opportunistica od emulativa, non bisognerebbe limitare le deliberazioni che danno luogo al recesso facendo ricorso a considerazioni di tipo funzionalistico od al criterio del “pregiudizio” sostanziale. Riconoscendo astrattamente la sussistenza del diritto di recesso, si potrebbe invece sindacare l’efficacia dell’atto di recesso del singolo socio alla stregua dei canoni di buona fede e correttezza.

Fornasari, F. (2017). Recesso e "diritti di voto" delle azioni o degli azionisti?. GIURISPRUDENZA COMMERCIALE, 47(1), 156-168.

Recesso e "diritti di voto" delle azioni o degli azionisti?

FORNASARI, FEDERICO
2017

Abstract

L’art. 2437, comma 1, lett. g) c.c. ha un significato potenzialmente ambiguo ed i cui confini non sono ben determinati. Per quanto si condivida il risultato interpretativo a cui è giunta la Corte nella sentenza in commento, si potrebbe dissentire riguardo al fatto che solamente le modificazioni dei diritti di voto statutariamente attribuiti alle singole azioni legittimino il recesso. Tale interpretazione potrebbe infatti risentire di logiche ante-riforma e rischia di trascurare il fatto che i diritti di voto degli azionisti possono essere alterati senza modificazioni dirette dei diritti di voto delle singole azioni. Si considera invece che l’art. 2437, comma 1, lett. g) dovrebbe essere interpretato facendo leva sulle «modificazioni dello statuto»: ogni modificazione dello statuto concernente il quantum dei diritti di voto o le materie riguardo alle quali i soci possono votare dovrebbe consentire di recedere. Proprio perché è necessario non limitare i «diritti di voto» a quelli delle singole azioni, anche le modifiche “personalistiche” dei diritti di voto comporterebbero il diritto di recesso. Infine, per evitare che il diritto di recesso possa essere utilizzato in maniera opportunistica od emulativa, non bisognerebbe limitare le deliberazioni che danno luogo al recesso facendo ricorso a considerazioni di tipo funzionalistico od al criterio del “pregiudizio” sostanziale. Riconoscendo astrattamente la sussistenza del diritto di recesso, si potrebbe invece sindacare l’efficacia dell’atto di recesso del singolo socio alla stregua dei canoni di buona fede e correttezza.
2017
Fornasari, F. (2017). Recesso e "diritti di voto" delle azioni o degli azionisti?. GIURISPRUDENZA COMMERCIALE, 47(1), 156-168.
Fornasari, Federico
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