Nel nostro codice civile si parla genericamente di diritto all’immagine e al nome, ma nell’attuale realtà tali diritti acquistano un valore aggiunto diventando merci di scambio; un nuovo e diverso valore economico si aggiunge alla morte di un personaggio noto configurandosi il « testamento artistico ». Ci si chiede se sia possibile utilizzare economicamente post mortem e, quindi, trasmettere con un’apposita clausola testamentaria la gestione e l’utilizzo del proprio nome e della propria immagine, nonché della memoria e del pensiero artistico, ammettendo conseguentemente una sorta di « spersonalizzazione » (1) del diritto al nome e del diritto all’immagine stessi.
Silvia Princivalle (2013). IL TESTAMENTO ARTISTICO: LA SPERSONALIZZAZIONE DEL NOME E DELL’IMMAGINE DEI PERSONAGGI NOTI. IL CASO PAVAROTTI. GIUSTIZIA CIVILE, 3-4, 135-153.
IL TESTAMENTO ARTISTICO: LA SPERSONALIZZAZIONE DEL NOME E DELL’IMMAGINE DEI PERSONAGGI NOTI. IL CASO PAVAROTTI
Silvia Princivalle
2013
Abstract
Nel nostro codice civile si parla genericamente di diritto all’immagine e al nome, ma nell’attuale realtà tali diritti acquistano un valore aggiunto diventando merci di scambio; un nuovo e diverso valore economico si aggiunge alla morte di un personaggio noto configurandosi il « testamento artistico ». Ci si chiede se sia possibile utilizzare economicamente post mortem e, quindi, trasmettere con un’apposita clausola testamentaria la gestione e l’utilizzo del proprio nome e della propria immagine, nonché della memoria e del pensiero artistico, ammettendo conseguentemente una sorta di « spersonalizzazione » (1) del diritto al nome e del diritto all’immagine stessi.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.