Da tempo dottrina e giurisprudenza si confrontano sul tema inerente i limiti operativi dell'attività extra-territoriale delle società pubbliche, in particolare di quelle "in house" che ad oggi rappresentano il modulo operativo più diffuso per la gestione dei servizi pubblici locali. La sentenza del Tar Liguria, 10 giugno 2016, n. 606, rappresenta una delle più recenti pronunce della giurisprudenza amministrativa proprio su questo tema. Tale pronuncia è significativa anche e soprattutto alla luce di un quadro normativo innovato e mutato con l'avvento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016) che ne costituisce il sostanziale recepimento, e dell'attuazione della delega in materia di riordino della disciplina inerenti le società pubbliche, con l'approvazione del d.lgs. 19 agosto, 2016, n. 175, Testo unico in materia di società pubbliche. I giudici di prime cure chiariscono che l'attività extra territoriale delle società "in house" diretta ai fini della gestione di servizi pubblici locali è legittima e coerente con il dettato normativo vigente, purché tale attività non infici uno dei due requisiti indefettibili ai fini della qualificazione dell'"in house providing", ovvero quello dell'attività prevalente corrispondente ad un valore non inferiore all'80% delle attività consistenti nei compiti ad essa affidati dall'ente controllante, così come ha previsto l'art. 12, direttiva 2014/24/UE. Tale norma, recepita nel d.lgs. n. 175/2016 Testo Unico in materia di società pubbliche, apre quindi allo svolgimento di attività a favore di soggetti terzi per una quota parte residuale pari al 20% ma solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale svolta dalla società. Il margine operativo di attività "extra moenia" rappresenta un'occasione significativa per le società "in house" per implementare la remunerazione del capitale investito e ottimizzare le prestazioni nell'erogazione dei servizi pubblici locali all'utenza.

Limiti operativi extra moenia all'in house: un margine residuale per gli investimenti.

Giovanni Mulazzani
2016

Abstract

Da tempo dottrina e giurisprudenza si confrontano sul tema inerente i limiti operativi dell'attività extra-territoriale delle società pubbliche, in particolare di quelle "in house" che ad oggi rappresentano il modulo operativo più diffuso per la gestione dei servizi pubblici locali. La sentenza del Tar Liguria, 10 giugno 2016, n. 606, rappresenta una delle più recenti pronunce della giurisprudenza amministrativa proprio su questo tema. Tale pronuncia è significativa anche e soprattutto alla luce di un quadro normativo innovato e mutato con l'avvento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016) che ne costituisce il sostanziale recepimento, e dell'attuazione della delega in materia di riordino della disciplina inerenti le società pubbliche, con l'approvazione del d.lgs. 19 agosto, 2016, n. 175, Testo unico in materia di società pubbliche. I giudici di prime cure chiariscono che l'attività extra territoriale delle società "in house" diretta ai fini della gestione di servizi pubblici locali è legittima e coerente con il dettato normativo vigente, purché tale attività non infici uno dei due requisiti indefettibili ai fini della qualificazione dell'"in house providing", ovvero quello dell'attività prevalente corrispondente ad un valore non inferiore all'80% delle attività consistenti nei compiti ad essa affidati dall'ente controllante, così come ha previsto l'art. 12, direttiva 2014/24/UE. Tale norma, recepita nel d.lgs. n. 175/2016 Testo Unico in materia di società pubbliche, apre quindi allo svolgimento di attività a favore di soggetti terzi per una quota parte residuale pari al 20% ma solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale svolta dalla società. Il margine operativo di attività "extra moenia" rappresenta un'occasione significativa per le società "in house" per implementare la remunerazione del capitale investito e ottimizzare le prestazioni nell'erogazione dei servizi pubblici locali all'utenza.
2016
Giovanni Mulazzani
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