SOMMARIO: 1. Sulla sindacabilità “sub specie usurae” degli interessi moratori - 2. (Segue): Il giudizio di usurarietà degli interessi moratori: criteri di calcolo e parametri di riferimento. - 3. Conseguenze rimediali dell’usurarietà: la pretesa applicazione dell’art. 1815, comma 2, c.c. e le criticità che vi si legano. - 4. (Segue): Sulla rilevanza “automatica” della pattuizione, o a condizione del verificarsi dell’inadempimento. - 5. La rilevanza usuraria a fini diversi da quelli tipizzati dall’art. 1815, comma 2, c.c. (ovvero, il che non è poi così diverso, la irrilevanza “sub specie usurae” ma non ad altri fini). - 6. L’“applicazione” solo “eventuale” degli interessi moratori quale aspetto (potenzialmente) interferente sulla scelta dell’apparato rimediale, tra usura originaria e usura sopravvenuta.
Luisa pascucci (2017). La controversa rilevanza degli interessi di mora nella valutazione di usurarietà delle prestazioni creditizie. GIUSTIZIA CIVILE.COM, n. 11 (Approfondimento del 10 novembre 2017), 1-60.
La controversa rilevanza degli interessi di mora nella valutazione di usurarietà delle prestazioni creditizie
Luisa pascucci
2017
Abstract
SOMMARIO: 1. Sulla sindacabilità “sub specie usurae” degli interessi moratori - 2. (Segue): Il giudizio di usurarietà degli interessi moratori: criteri di calcolo e parametri di riferimento. - 3. Conseguenze rimediali dell’usurarietà: la pretesa applicazione dell’art. 1815, comma 2, c.c. e le criticità che vi si legano. - 4. (Segue): Sulla rilevanza “automatica” della pattuizione, o a condizione del verificarsi dell’inadempimento. - 5. La rilevanza usuraria a fini diversi da quelli tipizzati dall’art. 1815, comma 2, c.c. (ovvero, il che non è poi così diverso, la irrilevanza “sub specie usurae” ma non ad altri fini). - 6. L’“applicazione” solo “eventuale” degli interessi moratori quale aspetto (potenzialmente) interferente sulla scelta dell’apparato rimediale, tra usura originaria e usura sopravvenuta.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


