Il presente articolo si sofferma criticamente sulla norma, contenuta nell'art. 57, comma 2, D.P.C.M. 22 febbraio 2013, che prevede l'obbligo di copertura assicurativa per i soggetti che erogano soluzioni di firma elettronica avanzata (FEA), evidenziando in maniera originale dubbi di legittimità in relazione alla natura delle fonti (tenendo conto che tale obbligo è stato contemplato in un decreto contenente "regole tecniche" di natura non regolamentare) e, sotto altro profilo, un'analisi delle criticità che la previsione di tale obbligo produce sul piano applicativo, giungendo ad avanzare proposte di soluzioni esperibili sia in via interpretativa (de iure condito) sia in sede di riforma (de iure condendo). L'intento delle soluzioni suggerite è quello di approdare ad una più razionale ed efficiente applicazione del predetto obbligo di copertura assicurativa, soddisfacendo contemporaneamente (i) le esigenze di protezione dei firmatari e dei terzi dai rischi connessi alle soluzioni tecnologiche di firma elettronica avanzata (FEA), (ii) un più efficiente assetto dei rapporti giuridici ed economici tra i soggetti coinvolti nella catena di fornitura del servizio di firma e, in ultima analisi, (iii) l’eliminazione di barriere che di fatto ostacolano la diffusione di tale tecnologia presso i soggetti “erogatori” del servizio di FEA e rallentano inevitabilmente i processi di digitalizzazione auspicati nell’Agenda per l’Italia Digitale.
Fabio Bravo (2017). Sull’obbligo di copertura assicurativa a carico dei soggetti che “erogano” soluzioni di firma elettronica avanzata. IL DIRITTO DELL'INFORMAZIONE E DELL'INFORMATICA, XXXII(4-5), 673-694.
Sull’obbligo di copertura assicurativa a carico dei soggetti che “erogano” soluzioni di firma elettronica avanzata
Fabio Bravo
2017
Abstract
Il presente articolo si sofferma criticamente sulla norma, contenuta nell'art. 57, comma 2, D.P.C.M. 22 febbraio 2013, che prevede l'obbligo di copertura assicurativa per i soggetti che erogano soluzioni di firma elettronica avanzata (FEA), evidenziando in maniera originale dubbi di legittimità in relazione alla natura delle fonti (tenendo conto che tale obbligo è stato contemplato in un decreto contenente "regole tecniche" di natura non regolamentare) e, sotto altro profilo, un'analisi delle criticità che la previsione di tale obbligo produce sul piano applicativo, giungendo ad avanzare proposte di soluzioni esperibili sia in via interpretativa (de iure condito) sia in sede di riforma (de iure condendo). L'intento delle soluzioni suggerite è quello di approdare ad una più razionale ed efficiente applicazione del predetto obbligo di copertura assicurativa, soddisfacendo contemporaneamente (i) le esigenze di protezione dei firmatari e dei terzi dai rischi connessi alle soluzioni tecnologiche di firma elettronica avanzata (FEA), (ii) un più efficiente assetto dei rapporti giuridici ed economici tra i soggetti coinvolti nella catena di fornitura del servizio di firma e, in ultima analisi, (iii) l’eliminazione di barriere che di fatto ostacolano la diffusione di tale tecnologia presso i soggetti “erogatori” del servizio di FEA e rallentano inevitabilmente i processi di digitalizzazione auspicati nell’Agenda per l’Italia Digitale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.