Il concetto di “materia penale” – centrale per definire il perimetro applicativo di talune garanzie della Convenzione EDU – appare particolarmente sfuggente ed affidato a criteri plurivoci. Se ne analizzano il profilo e i confini, muovendo dalle diverse stagioni attraversate dal concetto sostanziale di reato (dal nominalismo del codice Rocco alla teoria costituzionalmente orientata del reato, sino all’ingresso della nozione autonoma di matière pénal), concludendo per ravvisare la “natura intrinsecamente penale” al cospetto di ogni sanzione che contenga un coefficiente di afflittività legato ad una componente di rimprovero, in una prospettiva ultra compensativa e non squisitamente preventiva. Ne emerge un sistema a più livelli, dove all’apice della piramide sta un illecito formalmente e sostanzialmente penale, legato ad uno statuto garantistico forte (offensività, presunzione di innocenza, etc.); un livello intermedio, dove la natura intrinsecamente penale rimanda al peculiare statuto di garanzie ricavabile dagli artt. 6 e 7 CEDU; un livello minimale, dove ogni ingerenza pubblica sulla sfera dei diritti individuali deve rispettare, comunque, i requisiti qualitativi della prevedibilità e l’istanza di proporzionalità.
Vittorio, M. (2017). Profili e confini dell'illecito para-penale. RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE, 60(3), 988-1007.
Profili e confini dell'illecito para-penale
vittorio manes
2017
Abstract
Il concetto di “materia penale” – centrale per definire il perimetro applicativo di talune garanzie della Convenzione EDU – appare particolarmente sfuggente ed affidato a criteri plurivoci. Se ne analizzano il profilo e i confini, muovendo dalle diverse stagioni attraversate dal concetto sostanziale di reato (dal nominalismo del codice Rocco alla teoria costituzionalmente orientata del reato, sino all’ingresso della nozione autonoma di matière pénal), concludendo per ravvisare la “natura intrinsecamente penale” al cospetto di ogni sanzione che contenga un coefficiente di afflittività legato ad una componente di rimprovero, in una prospettiva ultra compensativa e non squisitamente preventiva. Ne emerge un sistema a più livelli, dove all’apice della piramide sta un illecito formalmente e sostanzialmente penale, legato ad uno statuto garantistico forte (offensività, presunzione di innocenza, etc.); un livello intermedio, dove la natura intrinsecamente penale rimanda al peculiare statuto di garanzie ricavabile dagli artt. 6 e 7 CEDU; un livello minimale, dove ogni ingerenza pubblica sulla sfera dei diritti individuali deve rispettare, comunque, i requisiti qualitativi della prevedibilità e l’istanza di proporzionalità.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.