Il recente decreto ministeriale del 22 settembre 2016 ha stabilito le “condizioni essenziali ed i massimali minimi” delle polizze assicurative della responsabilità civile degli avvocati. Il punto centrale, e più delicato, del predetto decreto ministeriale, è rappresentato dall’art. 2, il quale - nel disciplinare l’efficacia nel tempo della copertura assicurativa - stabilisce che la polizza “deve prevedere, anche a favore degli eredi, una retroattività illimitata ed un’ultrattività almeno decennale per gli avvocati che cessano l’attività nel periodo di vigenza della polizza”. Il modello legale di assicurazione della r.c. dell’avvocato è così improntato allo schema della clausola claims made, secondo il modello puro. L’obbligo di una retroattività illimitata, tuttavia, pur impedendo regolamenti contrattuali che limitano la garanzia, in modo particolarmente penalizzante per l’assicurato, a condotte poste in essere in arco di tempo circoscritto, di per sé non elimina il rischio di assenza di copertura, allorché vi sia una successione di polizze nel tempo.
Facci, G. (2017). L’assicurazione obbligatoria dell’avvocato al tempo delle claims made: il recente D.M. 22 settembre 2016. IL CORRIERE GIURIDICO, II, 153-164.
L’assicurazione obbligatoria dell’avvocato al tempo delle claims made: il recente D.M. 22 settembre 2016
FACCI, GIOVANNI
2017
Abstract
Il recente decreto ministeriale del 22 settembre 2016 ha stabilito le “condizioni essenziali ed i massimali minimi” delle polizze assicurative della responsabilità civile degli avvocati. Il punto centrale, e più delicato, del predetto decreto ministeriale, è rappresentato dall’art. 2, il quale - nel disciplinare l’efficacia nel tempo della copertura assicurativa - stabilisce che la polizza “deve prevedere, anche a favore degli eredi, una retroattività illimitata ed un’ultrattività almeno decennale per gli avvocati che cessano l’attività nel periodo di vigenza della polizza”. Il modello legale di assicurazione della r.c. dell’avvocato è così improntato allo schema della clausola claims made, secondo il modello puro. L’obbligo di una retroattività illimitata, tuttavia, pur impedendo regolamenti contrattuali che limitano la garanzia, in modo particolarmente penalizzante per l’assicurato, a condotte poste in essere in arco di tempo circoscritto, di per sé non elimina il rischio di assenza di copertura, allorché vi sia una successione di polizze nel tempo.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.