L’articolo 71 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che osta ad un’interpretazione di una convenzione internazionale che non assicura, in condizioni almeno altrettanto favorevoli di quelle previste da tale regolamento, il rispetto degli obiettivi e dei principi sottesi al predetto regolamento. L’articolo 71 del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che osta ad un’interpretazione dell’articolo 31, paragrafo 2, della Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, come modificata dal Protocollo firmato a Ginevra il 5 luglio 1978, secondo cui un’azione di accertamento negativo o una sentenza di accertamento negativo in uno Stato membro non ha lo stesso oggetto e la stessa causa di un’azione di regresso proposta a titolo del medesimo danno e tra le medesime parti o i loro aventi diritto in un altro Stato membro.
Musi, M. (2014). Osservazioni a pronuncia: Corte di Giustizia dell'Unione Europea 19 dicembre 2013, Causa C-452/12,. IL DIRITTO MARITTIMO, CXVI(II-IV), 472-473.
Osservazioni a pronuncia: Corte di Giustizia dell'Unione Europea 19 dicembre 2013, Causa C-452/12,
MUSI, MASSIMILIANO
2014
Abstract
L’articolo 71 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che osta ad un’interpretazione di una convenzione internazionale che non assicura, in condizioni almeno altrettanto favorevoli di quelle previste da tale regolamento, il rispetto degli obiettivi e dei principi sottesi al predetto regolamento. L’articolo 71 del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che osta ad un’interpretazione dell’articolo 31, paragrafo 2, della Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, come modificata dal Protocollo firmato a Ginevra il 5 luglio 1978, secondo cui un’azione di accertamento negativo o una sentenza di accertamento negativo in uno Stato membro non ha lo stesso oggetto e la stessa causa di un’azione di regresso proposta a titolo del medesimo danno e tra le medesime parti o i loro aventi diritto in un altro Stato membro.File | Dimensione | Formato | |
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M. Musi - Corte di Giustizia dell'Unione Europea 19 dicembre 2013, Causa C-45212.pdf
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