L'art. 101 TFUE, in combinato disposto con l'art. 4, paragrafo 3, TUE, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, in forza della quale il prezzo dei servizi di autotrasporto delle merci per conto di terzi non può essere inferiore a costi minimi d'esercizio determinati da un organismo composto principalmente da rappresentanti degli operatori economici interessati.
Musi, M. (2015). Osservazioni a pronuncia: Corte di Giustizia dell’Unione Europea 4 Settembre 2014. IL DIRITTO MARITTIMO, CXVII(III-IV), 558-559.
Osservazioni a pronuncia: Corte di Giustizia dell’Unione Europea 4 Settembre 2014
MUSI, MASSIMILIANO
2015
Abstract
L'art. 101 TFUE, in combinato disposto con l'art. 4, paragrafo 3, TUE, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, in forza della quale il prezzo dei servizi di autotrasporto delle merci per conto di terzi non può essere inferiore a costi minimi d'esercizio determinati da un organismo composto principalmente da rappresentanti degli operatori economici interessati.File in questo prodotto:
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