L’assicuratore può adempiere l’onere di provare la sua qualità, ed il danno risarcito, mediante la produzione in giudizio della sola quietanza, ove quest’ultima contenga la prova del contratto di assicurazione e l’individuazione del danno. Il terzo responsabile è tuttavia legittimato a contrastare, in via d’eccezione i presupposti della surrogazione e, quindi, può opporre la nullità del contratto, inclusa quella per inesistenza del rischio o carenza d’interesse, oppure l’avvenuto pagamento dell’indennizzo a persona diversa dal titolare del relativo diritto, e in tale caso è necessario che l’assicuratore esibisca la polizza, ovvero provi in altra forma documentale il contenuto del contratto, non essendo sufficiente il solo richiamo al numero di polizza contenuto nella quietanza rilasciata dal terzo danneggiato. Tale necessità, peraltro, non sussiste ove la quietanza contenga la cessione all’assicuratore da parte dell’assicurato di ogni suo diritto e azione nei confronti del terzo responsabile. La qualità di agente generale di una società di navigazione non è sufficiente ai fini del conferimento all’agente della rappresentanza sostanziale e processuale di tale società e tale qualifica, in mancanza di prova specifica, non implica l’assunzione da parte dell’agente della veste di institore del preponente.

Osservazioni a pronuncia: Corte di Cassazione, Sez. III, 27 ottobre 2015, n. 21811 / Musi, Massimiliano. - In: IL DIRITTO MARITTIMO. - ISSN 0012-348X. - STAMPA. - CXVII:III-IV(2015), pp. 602-603.

Osservazioni a pronuncia: Corte di Cassazione, Sez. III, 27 ottobre 2015, n. 21811

MUSI, MASSIMILIANO
2015

Abstract

L’assicuratore può adempiere l’onere di provare la sua qualità, ed il danno risarcito, mediante la produzione in giudizio della sola quietanza, ove quest’ultima contenga la prova del contratto di assicurazione e l’individuazione del danno. Il terzo responsabile è tuttavia legittimato a contrastare, in via d’eccezione i presupposti della surrogazione e, quindi, può opporre la nullità del contratto, inclusa quella per inesistenza del rischio o carenza d’interesse, oppure l’avvenuto pagamento dell’indennizzo a persona diversa dal titolare del relativo diritto, e in tale caso è necessario che l’assicuratore esibisca la polizza, ovvero provi in altra forma documentale il contenuto del contratto, non essendo sufficiente il solo richiamo al numero di polizza contenuto nella quietanza rilasciata dal terzo danneggiato. Tale necessità, peraltro, non sussiste ove la quietanza contenga la cessione all’assicuratore da parte dell’assicurato di ogni suo diritto e azione nei confronti del terzo responsabile. La qualità di agente generale di una società di navigazione non è sufficiente ai fini del conferimento all’agente della rappresentanza sostanziale e processuale di tale società e tale qualifica, in mancanza di prova specifica, non implica l’assunzione da parte dell’agente della veste di institore del preponente.
2015
Osservazioni a pronuncia: Corte di Cassazione, Sez. III, 27 ottobre 2015, n. 21811 / Musi, Massimiliano. - In: IL DIRITTO MARITTIMO. - ISSN 0012-348X. - STAMPA. - CXVII:III-IV(2015), pp. 602-603.
Musi, Massimiliano
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