Qualora il convenuto non contesti i presupposti della surrogazione dell’assicuratore né sotto il profilo della nullità del contratto di assicurazione né quanto all’avvenuto pagamento dell’indennizzo a persona diversa dal titolare del relativo diritto, all’assicuratore, attore in rivalsa, non incombe alcun onere di documentare specificamente il contenuto del contratto di assicurazione, essendo sufficiente la produzione in giudizio della quietanza. Ove, invece, il convenuto contrasti, in via di eccezione, i presupposti della surrogazione, è necessario che l’assicuratore produca la polizza di assicurazione, ovvero provi in altra forma documentale il contenuto del contratto, non essendo sufficiente il solo richiamo al numero della polizza contenuto nella quietanza rilasciata dal terzo danneggiato. Il diritto del destinatario deriva direttamente dal contratto di trasporto, anche se subordinato, per il suo perfezionamento, ad un atto di adesione successivo, dovendosi individuare la sostituzione del destinatario al mittente nei diritti nascenti dal contratto di trasporto nel momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine, legale o convenzionale, per il loro arrivo, il destinatario ne richiede la riconsegna al vettore. Qualora il vettore, convenuto in giudizio dal mittente, contesti la legittimazione di quest’ultimo in favore di quella del destinatario, su di lui incombe l’onere di provare l’avvenuta richiesta di consegna della merce da parte del destinatario ai sensi dell’art. 1689 cod. civ. Ove le cose trasportate non giungano a destinazione e il destinatario non ne richieda la consegna, la legittimazione all’azione di risarcimento del danno contro il vettore permane in capo al mittente.

Osservazioni a pronuncia: Corte d’appello di Genova, 22 gennaio 2015 / Musi, Massimiliano. - In: IL DIRITTO MARITTIMO. - ISSN 0012-348X. - STAMPA. - CXVII:III-IV(2015), pp. 626-627.

Osservazioni a pronuncia: Corte d’appello di Genova, 22 gennaio 2015

MUSI, MASSIMILIANO
2015

Abstract

Qualora il convenuto non contesti i presupposti della surrogazione dell’assicuratore né sotto il profilo della nullità del contratto di assicurazione né quanto all’avvenuto pagamento dell’indennizzo a persona diversa dal titolare del relativo diritto, all’assicuratore, attore in rivalsa, non incombe alcun onere di documentare specificamente il contenuto del contratto di assicurazione, essendo sufficiente la produzione in giudizio della quietanza. Ove, invece, il convenuto contrasti, in via di eccezione, i presupposti della surrogazione, è necessario che l’assicuratore produca la polizza di assicurazione, ovvero provi in altra forma documentale il contenuto del contratto, non essendo sufficiente il solo richiamo al numero della polizza contenuto nella quietanza rilasciata dal terzo danneggiato. Il diritto del destinatario deriva direttamente dal contratto di trasporto, anche se subordinato, per il suo perfezionamento, ad un atto di adesione successivo, dovendosi individuare la sostituzione del destinatario al mittente nei diritti nascenti dal contratto di trasporto nel momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine, legale o convenzionale, per il loro arrivo, il destinatario ne richiede la riconsegna al vettore. Qualora il vettore, convenuto in giudizio dal mittente, contesti la legittimazione di quest’ultimo in favore di quella del destinatario, su di lui incombe l’onere di provare l’avvenuta richiesta di consegna della merce da parte del destinatario ai sensi dell’art. 1689 cod. civ. Ove le cose trasportate non giungano a destinazione e il destinatario non ne richieda la consegna, la legittimazione all’azione di risarcimento del danno contro il vettore permane in capo al mittente.
2015
Osservazioni a pronuncia: Corte d’appello di Genova, 22 gennaio 2015 / Musi, Massimiliano. - In: IL DIRITTO MARITTIMO. - ISSN 0012-348X. - STAMPA. - CXVII:III-IV(2015), pp. 626-627.
Musi, Massimiliano
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