In base all'art. 42 comma 6 del Regolamento del 25 giugno 1998 per la coordinazione della navigazione locale nella laguna veneta emanato dalla Provincia di Venezia, le cui disposizioni nell'ambito della laguna veneta prevalgono su quelle generali delle COLREG, tutte le navi e le imbarcazioni devono dare la precedenza alle unità di servizio pubblico di linea e non devono intralciarne la rotta e ostacolarne la manovra.
Musi, M. (2015). Osservazioni a pronuncia: Tribunale di Venezia, Sez. I pen., 14 settembre 2013. IL DIRITTO MARITTIMO, CXVII(III-IV), 628-629.
Osservazioni a pronuncia: Tribunale di Venezia, Sez. I pen., 14 settembre 2013
MUSI, MASSIMILIANO
2015
Abstract
In base all'art. 42 comma 6 del Regolamento del 25 giugno 1998 per la coordinazione della navigazione locale nella laguna veneta emanato dalla Provincia di Venezia, le cui disposizioni nell'ambito della laguna veneta prevalgono su quelle generali delle COLREG, tutte le navi e le imbarcazioni devono dare la precedenza alle unità di servizio pubblico di linea e non devono intralciarne la rotta e ostacolarne la manovra.File in questo prodotto:
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