L’art. 16 della l. 1 aprile 1977, n. 135, non prevedendo l’inderogabilità delle tariffe né espressamente né mediante la comminatoria di nullità delle pattuizioni derogatorie e non essendo norma dettata nell’interesse generale, ma piuttosto nell’interesse particolare della categoria, non può comportare una nullità ex art. 1418, I comma, c.c., della tariffa obbligatoria, ma soltanto conseguenze disciplinari a carico del raccomandatario che aveva commesso la violazione.
Musi, M. (2015). Osservazioni a pronuncia: Tribunale Genova, 4 febbraio 2015. IL DIRITTO MARITTIMO, CXVII(III-IV), 635-636.
Osservazioni a pronuncia: Tribunale Genova, 4 febbraio 2015
MUSI, MASSIMILIANO
2015
Abstract
L’art. 16 della l. 1 aprile 1977, n. 135, non prevedendo l’inderogabilità delle tariffe né espressamente né mediante la comminatoria di nullità delle pattuizioni derogatorie e non essendo norma dettata nell’interesse generale, ma piuttosto nell’interesse particolare della categoria, non può comportare una nullità ex art. 1418, I comma, c.c., della tariffa obbligatoria, ma soltanto conseguenze disciplinari a carico del raccomandatario che aveva commesso la violazione.File in questo prodotto:
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