Sussiste la competenza territoriale del TAR per la Sicilia – Sezione distaccata di Catania in quanto la competenza esclusiva del TAR Lazio concerne i provvedimenti dell’Autorità di Garante, mentre la questione sollevata riguarda un atto della Capitaneria di Porto di Milazzo. Il termine complessivo per l’impugnazione da parte dell’Autorità Garante di un provvedimento ritenuto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato è di novanta giorni dalla comunicazione dell’Autorità all’Amministrazione interessata.
Musi, M. (2015). Osservazioni a pronuncia: TAR Sicilia-Catania 3 marzo 2014, n. 676. IL DIRITTO MARITTIMO, CXVII(III-IV), 671-672.
Osservazioni a pronuncia: TAR Sicilia-Catania 3 marzo 2014, n. 676
MUSI, MASSIMILIANO
2015
Abstract
Sussiste la competenza territoriale del TAR per la Sicilia – Sezione distaccata di Catania in quanto la competenza esclusiva del TAR Lazio concerne i provvedimenti dell’Autorità di Garante, mentre la questione sollevata riguarda un atto della Capitaneria di Porto di Milazzo. Il termine complessivo per l’impugnazione da parte dell’Autorità Garante di un provvedimento ritenuto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato è di novanta giorni dalla comunicazione dell’Autorità all’Amministrazione interessata.File | Dimensione | Formato | |
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