Qualora il debitore della prestazione sia un professionista, la sua responsabilità deve essere valutata con riferimento alla natura della attività esercitata e, ove egli sia uno specialista, egli è tenuto alla perizia che è normale per la categoria alla quale appartiene.
Musi, M. (2016). Osservazioni a pronuncia: Tribunale di Genova, Sez. VI, 8 gennaio 2013. IL DIRITTO MARITTIMO, CXVIII(I), 149-151.
Osservazioni a pronuncia: Tribunale di Genova, Sez. VI, 8 gennaio 2013
MUSI, MASSIMILIANO
2016
Abstract
Qualora il debitore della prestazione sia un professionista, la sua responsabilità deve essere valutata con riferimento alla natura della attività esercitata e, ove egli sia uno specialista, egli è tenuto alla perizia che è normale per la categoria alla quale appartiene.File in questo prodotto:
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