L'Accordo di Bruxelles sul Tribunale unificato dei brevetti del 19 febbraio 2013 ha imposto agli Stati Contraenti - fra i quali, l'Italia - che la disciplina sulla contraffazione indiretta, ivi prevista, non consideri aventi diritto all'invenzione i titolari di pur legittime eccezioni o limitazioni riconosciute dalla legge e dall'accordo stesso, come l'eccezione per ricerca o sperimentazione: successivamente alla pubblicazione del presente articolo, tale disciplina è stata in effetti puntualmente implementata anche dall'art. 4 della 3 novembre 2016, n. 214, che ha modificato in tal senso l'art. 66 del codice italiano della proprietà industriale. Ne consegue che chi effettui pur legittimamente ricerca su materiali brevettati non potrà più rifornirsi da terzi di materiali o sostanze componenti fabbricate ad hoc per tali scopi, dovendo così necessariamente ricorrere all'autoproduzione per tali componenti non usualmente in commercio. L'autore si chiede se siffatto rigore - oltre che giuridicamente erroneo, trasformando un'attività oggettivamente lecita in una posizione unicamente soggettiva - non contrasti con altri principi fondamentali dell'Unione Europea (come la libertà di ricerca e d'impresa): è infatti molto probabile che università, ospedali, centri di ricerca o piccole e medie imprese non riescano ad autoprodurre specifici componenti del prodotto brevettato per pur legittime finalità sperimentali, e, non potendo più riceverli in fornitura da terzi, debbano pertanto inevitabilmente rinunciare a tale loro fondamentale missione. Sono altresì analizzate criticamente le prime decisioni comparate - in Germania e Polonia - che già applicano tale disciplina.
Alberto, M. (2016). La contraffazione indiretta e la sua incidenza limitativa sull'esenzione sperimentale. IL DIRITTO INDUSTRIALE, 2016(2), 130-139.
La contraffazione indiretta e la sua incidenza limitativa sull'esenzione sperimentale
MUSSO, ALBERTO
2016
Abstract
L'Accordo di Bruxelles sul Tribunale unificato dei brevetti del 19 febbraio 2013 ha imposto agli Stati Contraenti - fra i quali, l'Italia - che la disciplina sulla contraffazione indiretta, ivi prevista, non consideri aventi diritto all'invenzione i titolari di pur legittime eccezioni o limitazioni riconosciute dalla legge e dall'accordo stesso, come l'eccezione per ricerca o sperimentazione: successivamente alla pubblicazione del presente articolo, tale disciplina è stata in effetti puntualmente implementata anche dall'art. 4 della 3 novembre 2016, n. 214, che ha modificato in tal senso l'art. 66 del codice italiano della proprietà industriale. Ne consegue che chi effettui pur legittimamente ricerca su materiali brevettati non potrà più rifornirsi da terzi di materiali o sostanze componenti fabbricate ad hoc per tali scopi, dovendo così necessariamente ricorrere all'autoproduzione per tali componenti non usualmente in commercio. L'autore si chiede se siffatto rigore - oltre che giuridicamente erroneo, trasformando un'attività oggettivamente lecita in una posizione unicamente soggettiva - non contrasti con altri principi fondamentali dell'Unione Europea (come la libertà di ricerca e d'impresa): è infatti molto probabile che università, ospedali, centri di ricerca o piccole e medie imprese non riescano ad autoprodurre specifici componenti del prodotto brevettato per pur legittime finalità sperimentali, e, non potendo più riceverli in fornitura da terzi, debbano pertanto inevitabilmente rinunciare a tale loro fondamentale missione. Sono altresì analizzate criticamente le prime decisioni comparate - in Germania e Polonia - che già applicano tale disciplina.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.