Se le definizioni normative di azione di concerto non sono sufficientemente selettive, esse possono interferire con l'esercizio dei diritti degli azionisti ed impedire un efficace controllo sulla gestione sociale. Questo articolo cerca di individuare soluzioni per diminuire tali interferenze, analizzando le diverse fattispecie di concerto che la disciplina europea prevede nelle direttive sulla trasparenza, sulle acquisizioni e sulle offerte pubbliche d'acquisto, nonché su come tali definizioni sono state recepite dal diritto italiano e da quello di altri Stati membri. A seguito di questa ricostruzione e di un tentativo di interpretazione sistematicamente orientata, emerge la necessità di chiarire queste definizioni in via normativa, non essendo la sola attività ermeneutica sufficiente a ridurle a coerenza: ciò sarebbe possibile introducendo un'unica nozione di concerto, volta a colpire i soli casi di "cooperazione elusiva", ma che preveda a livello di diritto europeo derivato anche un elenco tassativo di esclusioni. Esse dovrebbero chiarire che i principali casi di cooperazione tra azionisti finalizzate ad esercitare un fisiologico controllo sul consiglio di amministrazione (definita "cooperazione di sorveglianza") non costituiscono azione di concerto, e non sono pertanto soggette alle relativa disciplina. La recente comunicazione ESMA in materia, pur segnalando che il problema è noto alle istituzioni, è insufficiente per risolverlo perché non riesce a ricondurre ad unità le nozioni di concerto oggi esistenti, e non avendo forza vincolante non fa che aggravare un problema già complesso.

L'azione di concerto nel diritto societario europeo e l'attivismo degli azionisti

GHETTI, RICCARDO
2014

Abstract

Se le definizioni normative di azione di concerto non sono sufficientemente selettive, esse possono interferire con l'esercizio dei diritti degli azionisti ed impedire un efficace controllo sulla gestione sociale. Questo articolo cerca di individuare soluzioni per diminuire tali interferenze, analizzando le diverse fattispecie di concerto che la disciplina europea prevede nelle direttive sulla trasparenza, sulle acquisizioni e sulle offerte pubbliche d'acquisto, nonché su come tali definizioni sono state recepite dal diritto italiano e da quello di altri Stati membri. A seguito di questa ricostruzione e di un tentativo di interpretazione sistematicamente orientata, emerge la necessità di chiarire queste definizioni in via normativa, non essendo la sola attività ermeneutica sufficiente a ridurle a coerenza: ciò sarebbe possibile introducendo un'unica nozione di concerto, volta a colpire i soli casi di "cooperazione elusiva", ma che preveda a livello di diritto europeo derivato anche un elenco tassativo di esclusioni. Esse dovrebbero chiarire che i principali casi di cooperazione tra azionisti finalizzate ad esercitare un fisiologico controllo sul consiglio di amministrazione (definita "cooperazione di sorveglianza") non costituiscono azione di concerto, e non sono pertanto soggette alle relativa disciplina. La recente comunicazione ESMA in materia, pur segnalando che il problema è noto alle istituzioni, è insufficiente per risolverlo perché non riesce a ricondurre ad unità le nozioni di concerto oggi esistenti, e non avendo forza vincolante non fa che aggravare un problema già complesso.
2014
Ghetti, Riccardo
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11585/592300
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