L’esordio di attuazione delle deleghe rilasciate in materia di lavoro pubblico da parte della L. n. 124/2015, si ha con il D.Lgs. 20 giugno 2016, n. 116 che, anticipando la riforma, detta importanti disposizioni in materia di licenziamento dei dipendenti pubblici per falsa attestazione di presenza in servizio. Ampiamente annunciato per l’effetto mediatico prodotto dalla frequenza del fenomeno, il decreto introduce nuove forme di responsabilità, sia per chi ha commesso il fatto, sia per chi lo ha in qualche modo favorito o agevolato. Si prevedono poi, a determinate condizioni, l’applicazione di misura cautelare atta all’immediato allontanamento del dipendente e un procedimento disciplinare accelerato per giungere al licenziamento. Viene inoltre inasprita la responsabilità di dirigenti e funzionari per l’omessa attivazione della misura cautelare e del procedimento disciplinare speciale. Il provvedimento è di interesse proprio con riguardo al necessario coordinamento con le misure del futuro Testo Unico del lavoro nelle p.a. di cui alla delega legislativa, mentre si pongono una serie questioni interpretative rispetto alle disposizioni dello Statuto dei Lavoratori, appena aggiornate dal Jobs Act, in materia di controlli sulla prestazione lavorativa.
Mainardi, S. (2016). Il licenziamento disciplinare per falsa attestazione di presenza in servizio. GIORNALE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO, vol. XXII(5), 585-592.
Il licenziamento disciplinare per falsa attestazione di presenza in servizio
MAINARDI, SANDRO
2016
Abstract
L’esordio di attuazione delle deleghe rilasciate in materia di lavoro pubblico da parte della L. n. 124/2015, si ha con il D.Lgs. 20 giugno 2016, n. 116 che, anticipando la riforma, detta importanti disposizioni in materia di licenziamento dei dipendenti pubblici per falsa attestazione di presenza in servizio. Ampiamente annunciato per l’effetto mediatico prodotto dalla frequenza del fenomeno, il decreto introduce nuove forme di responsabilità, sia per chi ha commesso il fatto, sia per chi lo ha in qualche modo favorito o agevolato. Si prevedono poi, a determinate condizioni, l’applicazione di misura cautelare atta all’immediato allontanamento del dipendente e un procedimento disciplinare accelerato per giungere al licenziamento. Viene inoltre inasprita la responsabilità di dirigenti e funzionari per l’omessa attivazione della misura cautelare e del procedimento disciplinare speciale. Il provvedimento è di interesse proprio con riguardo al necessario coordinamento con le misure del futuro Testo Unico del lavoro nelle p.a. di cui alla delega legislativa, mentre si pongono una serie questioni interpretative rispetto alle disposizioni dello Statuto dei Lavoratori, appena aggiornate dal Jobs Act, in materia di controlli sulla prestazione lavorativa.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


