La criobiologia riproduttiva, fin dagli esordi, con la prima gravidanza e nascita da spermatozoi umani crioconservati nel 1950, e con la prima gravidanza riportata da Trounson nel 1983 da embrioni umani crioconservati, ha avuto un importante ruolo nel migliorare l’efficienza dei trattamenti di procreazione medicalmente assistita. Tuttavia l’impiego della crioconservazione degli embrioni quale strategia per risolvere la loro eccedenza che spesso si verifica nei programmi di Fertilizzazione in Vitro ed Embryo Transfer (IVF-ET) ha determinato una serie di problematiche etiche, legali e religiose molto sentite dai ricercatori e dall’opinione pubblica.In Italia, in particolare, la Legge del 19 febbraio 2004, n. 40 in materia di procreazione medicalmente assistita, vieta, all’articolo 14, comma 1, la crioconservazione degli embrioni, consentendo, all’articolo 14, comma 8 la crioconservazione dei gameti femminili, divenendo così l’unica valida alternativa alla crioconservazione degli embrioni.
E. Porcu, G. Damiano, L. Cipriani, S. Taraborrelli, A. Bazzocchi, M. Dirodi, et al. (2007). LA CRIOCONSERVAZIONE DEI GAMETI: IMPLICAZIONI ALLA LUCE DELLA LEGGE 40/2004. ROMA : s.n.
LA CRIOCONSERVAZIONE DEI GAMETI: IMPLICAZIONI ALLA LUCE DELLA LEGGE 40/2004
PORCU, ELEONORA;DAMIANO, GIUSEPPE;CIPRIANI, LINDA;BAZZOCCHI, ANTONIA;DIRODI, MARIA;FARINA, ANTONIO;VENTUROLI, STEFANO
2007
Abstract
La criobiologia riproduttiva, fin dagli esordi, con la prima gravidanza e nascita da spermatozoi umani crioconservati nel 1950, e con la prima gravidanza riportata da Trounson nel 1983 da embrioni umani crioconservati, ha avuto un importante ruolo nel migliorare l’efficienza dei trattamenti di procreazione medicalmente assistita. Tuttavia l’impiego della crioconservazione degli embrioni quale strategia per risolvere la loro eccedenza che spesso si verifica nei programmi di Fertilizzazione in Vitro ed Embryo Transfer (IVF-ET) ha determinato una serie di problematiche etiche, legali e religiose molto sentite dai ricercatori e dall’opinione pubblica.In Italia, in particolare, la Legge del 19 febbraio 2004, n. 40 in materia di procreazione medicalmente assistita, vieta, all’articolo 14, comma 1, la crioconservazione degli embrioni, consentendo, all’articolo 14, comma 8 la crioconservazione dei gameti femminili, divenendo così l’unica valida alternativa alla crioconservazione degli embrioni.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.