La legittimazione ottenuta dalla fecondazione medicalmente assistita, tramite l'intervento della Corte costituzionale, ha ottenuto un atteggiamento ostativo da parte della Regione Lombardia, che aveva disposto un trattamento economico differente a carico del richiedente, nel caso della sola fecondazione eterologa. Per il Consiglio di Stato si tratta di una discriminazione.
D'Onofrio, P. (2016). Costituisce discriminazione la richiesta di pagamento preteso nei soli casi di fecondazione eterologa. SANITÀ PUBBLICA E PRIVATA, 4, 72-82.
Costituisce discriminazione la richiesta di pagamento preteso nei soli casi di fecondazione eterologa
D'ONOFRIO, PACO
2016
Abstract
La legittimazione ottenuta dalla fecondazione medicalmente assistita, tramite l'intervento della Corte costituzionale, ha ottenuto un atteggiamento ostativo da parte della Regione Lombardia, che aveva disposto un trattamento economico differente a carico del richiedente, nel caso della sola fecondazione eterologa. Per il Consiglio di Stato si tratta di una discriminazione.File in questo prodotto:
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